Regolamentata a livello statuale la figura dell’agente sportivo, così come già in altri paesi. Dopo anni di attesa e ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato, la IAFA (Italian Association Football Agent) ha annunciato che la vertenza contro il provvedimento di “deregulation” disposto dalla Fifa, con la conseguente introduzione della figura dell’intermediario, chiamato dal nostro regolamento impropriamente procuratore, è stata risolta con esito positivo.
In pratica, la regolamentazione consentiva a chiunque, privo di qualsivoglia requisito di onorabilità e professionalità, mediante la semplice autoregistrazione in un elenco, attraverso il versamento di una somma di € 500,00 alla Federazione stessa, di svolgere l’attività delicata di agente di calciatori, riservata a soggetti preventivamente e legittimamente selezionati, autorizzati e qualificati.
La IAFA ha intrapreso una serie di azioni per dimostrare che sono stati lesi i diritti degli agenti dei calciatori. L’approvazione del ddl 2960 (Legge di Stabilità), è stata la risultante di una serie di formali esposti portati alle istituzioni che ha riconosciuto ed inquadrato a livello statuale la figura e l’attività di agente sportivo professionista.
Parallelamente, si sta muovendo il procedimento giudiziale che vede ancora pendente il ricorso al Consiglio di Stato, il quale potrebbe acclarare eventuali danni arrecati agli agenti legittimamente licenziati e abilitati nel corso degli ultimi tre anni.
Attraverso un comunicato stampa la IAFA ha fatto sapere che “E’ stata posta fine all’originario vuoto normativo dell’ordinamento nazionale, acuito da una improvvida delibera deregolatoria dell’ associazione privata svizzera denominata Fifa, che ha ingenerato a partire dal 1 aprile 2015 nel sistema del calcio professionistico molteplici e rilevanti criticità. Si ringraziano il Ministero dello Sport, il CONI e tutti gli esponenti parlamentari che si sono adoperati per il predetto riconoscimento normativo, da considerarsi questione di pubblico interesse”.
Un atto doveroso, dato che l’attività è stata giudicata, anche da competenti organi europei, con forte connotazione economica che incide sul mercato europeo e, in quanto tale, doverosamente da inquadrare come legislazione statuale.