FISCO & IMPRESA Saldo IMU 2022: alla cassa entro il 16 dicembre
Sono tenuti al versamento i proprietari di seconde case o di prime case rientranti nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9)
Entro il 16 dicembre prossimo i proprietari e gli usufruttuari immobiliari devono effettuare il versamento dell’imposta municipale unica sugli immobili, dopo l’acconto versato entro il 16 giugno.
Sono tenuti al versamento i proprietari di seconde case o di prime case rientranti nelle categorie catastali di lusso (A/1, A/8, A/9). Viene confermata l’esenzione per le abitazioni principali e relative pertinenze. Deve pagare il proprietario dell’immobile, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali o il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Anche quest’anno l’Imu si paga in due rate:
entro il 16 giugno 2022 doveva essere versato l’acconto sulla base delle aliquote approvate per l’anno scorso dal proprio Comune;
il saldo IMU è invece dovuto entro la scadenza del 16 dicembre 2022. In tal caso, i contribuenti dovranno prendere come riferimento operativo il regolamento pubblicato sul portale dedicato del MEF entro il 28 ottobre. In caso di aumento dei valori, con il saldo bisognerà pagare la quota aggiuntiva eventualmente dovuta a conguaglio.
Sono esentati dal pagamento Imui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
Esattamente come a giugno vi sarà l’esenzione dal versamento per il settore dello spettacolo per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 che risultano adibiti a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, solo se i proprietari risultino essere allo stesso tempo anche i gestori delle attività esercitate all’interno della struttura.
Quest’anno bisogna considerare alcune importanti novità riguardo esenzioni e agevolazioni:
La prima riguarda i coniugi con residenza diversa: per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, i coniugi con residenza diversa potranno scegliere uno degli immobili da esentare ai fini Imu, anche qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale non siano nello stesso Comune;
La seconda riguarda i fabbricati inagibili post sisma: la legge di conversione del decreto Sostegni ter è stata prevista la proroga dell’esenzione Imu per i i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 2012 che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Lo stesso vale per i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno sull’isola di Ischia. I proprietari di immobili danneggiati dal terremoto del 21 agosto 2017 godranno della sospensione del pagamento dell’Imu fino al 2023.
Infine, per i pensionati residenti all’estero la riduzione dell’Imu 2022 scende al 37.5% rispetto al 50% del 2021.
Il pagamento dell’Imu si effettua:
- con modello F24: in questo caso è possibile compensare l’imposta con eventuali crediti fiscali o contributivi. All’interno della sezione ‘Imu e altri tributi locali‘, vanno indicati il codice catastale del Comune, il numero di immobili per cui si esegue il versamento, l’anno di imposta e l’importo da versare con l’indicazione del codice tributo per ciascuna tipologia di immobile. Nel caso della scadenza del 16 dicembre, va spuntata la casella “saldo“.
- tramite bollettino postale;
- sulla piattaforma PagoPa.
Il versamento deve essere eseguito a favore del comune in cui è ubicato l’immobile a cui l’IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo “codice ente/codice comune”. Nel caso si possiedano più immobili, nello stesso MOD F24 è possibile compilare più righi, versando l’IMU per più immobili, ubicati in comuni diversi.
È possibile, in alternativa, usare il MOD F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna “Sezione” il codice “EL”.
L’ammontare minimo da versare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.
L’IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso. Ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.