La scadenza del saldo Imu è fissata al 16 dicembre, ma il decreto di conversione del Decreto sulla proroga dello stato di emergenza Covid-19 approvata il 25 novembre 2020 concede di pagare il conguaglio entro il 28 febbraio 2021 senza sanzioni interessi in un caso particolare. Vediamo quale.
La legge di bilancio per il 2020 ha previsto l’abolizione della TASI, la quale è stata accorpata nel versamento dell’IMU. La stessa legge di bilancio ha previso che il versamento dell’acconto IMU, previsto per il 16 giugno scorso, fosse versato sulla base delle aliquote fissate per il 2019.
Inoltre, ha stabilito al 31 ottobre 2020 il termine per i Comuni per l’approvazione della delibera di modifica delle aliquote. La legge di conversione sopra citata ha modificato tale termine, portando la scadenza al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale proroga, si possono verificare due situazioni:
- Nei comuni dove sono state già approvate le nuove aliquote per il 2020 entro il 31 ottobre – pubblicate entro il 16 novembre 2020, la scadenza del saldo del 16 dicembre corrisponde al conguaglio. I contribuenti dovranno quindi versare la seconda rata secondo le aliquote del 2020.
- Nei comuni che approveranno le nuove aliquote entro il 31 dicembre, pubblicate entro il 31 gennaio 2020 i contribuenti entro il 16 dicembre dovranno versare il saldo 2020 con le aliquote del 2019, quindi uguale alla somma già corrisposta a giugno per l’acconto, – ed entro il 28 febbraio pagare il conguaglio, ovvero l’eventuale differenza tra quanto versato a dicembre e quanto dovuto in base alle nuove aliquote. Un’eventuale differenza negativa implica il diritto del contribuente al rimborso della somma eccedente.
Il Comune di Cava de’ Tirreni, in un avviso del 1° dicembre 2020, ha confermato le aliquote 2020 previste per il versamento in acconto, quindi i cittadini cavesi pagheranno il saldo IMU entro il 16 dicembre prossimo per lo stesso importo versato in acconto.