Nel momento in cui si accetta un incarico di revisione legale, il principio ISA Italia 510 impone al revisore entrante di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi in relazione ai saldi di apertura per evitare che siano affetti da errori significativi.
Il primo passo che il nuovo revisore dovrà effettuare, per adempiere nel modo migliore al suo incarico, sarà quello di confrontarsi con il precedente revisore, acquisire le carte di lavoro, ed esaminare la documentazione in possesso dell’azienda.
L’art. 9-bis, c. 5 D.Lgs. 39/2010, impone in capo al revisore uscente uno specifico obbligo di collaborazione. Infatti è tenuto, a fornire al nuovo revisore tutte le informazioni che riguardano l’ente sottoposto a revisione e l’ultima revisione effettuata sul bilancio della società.
Per contro c’è da dire che l’obbligo sopra richiamato si scontra con l’obbligo di riservatezza al cui rispetto il revisore è tenuto. Affinché il revisore uscente possa offrire la massima collaborazione al revisore entrante senza violare l’obbligo di riservatezza la società oggetto di revisione, su richiesta del revisore entrante, e a favore del revisore uscente, stilerà una lettera c.d. di manleva, con la quale la società solleva, di fatto, il revisore precedente dall’ottemperare a tale obbligo.
Il Documento di ricerca Assirevi n. 212 del novembre 2017 illustra i contenuti della lettera di manleva. Nella lettera di manleva si farà riferimento al fatto che saranno messe a disposizione del revisore entrante le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico e che l’utilizzo delle informazioni, per quest’ultimo, sarà circoscritto alla mera attività di revisione svolta sul bilancio della società.
Nel momento in cui il nuovo revisore entrerà in possesso della documentazione predisposta del revisore uscente, dovrà utilizzare tale documentazione esclusivamente per l’espletamento dell’incarico, essendogli vietato di esprimere commenti verbali o scritti in merito alla qualità del lavoro svolto dal revisore uscente e, di conseguenza, l’impossibilità di assumere il ruolo di perito o di fornire assistenza in controversie giudiziarie o extra giudiziarie per le quali venga richiesto di esprimere valutazioni sulla qualità del lavoro svolto dal revisore uscente. Ciò mette, di fatto, al riparo il vecchio revisore da un uso distorto delle informazioni erogate.