Le Commissioni giustizia e industria nella riunione di mercoledì 6 ottobre 2021 hanno approvato alcuni emendamenti al DL 118/2021.
Tra gli emendamenti approvati, particolarmente importante è il differimento della data per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, previsto dall’art. 2477 del codice civile.
L’emendamento approvato, va a modificare l’art. 379, comma 3 del D.lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’impresae dell’insolvenza – posticipando alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 l’obbligo per le Srl, che superano i limiti di cui all’art. 2477 del codice civile, di nominarel’organo di controllo o il revisore. Prima dell’approvazione dell’emendamento, il termine per la nomina era la data di approvazione del bilancio 2021. Il rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore alla data di approvazione delbilancio 2022 – da effettuare entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale – fa slittaredi fatto il termine per la nomina al 2023.
In relazione ai limiti che fanno scattare l’obbligo di nomina, in sede di esame del DL 118/2021 si era ipotizzato di apportare modifiche, ma al momento tali modifiche non sono state approvate dalle Commissioni.
Rimangono, quindi, in vigore i seguenti limiti previsti dal secondo comma dell’art. 2477 del codice civile, in base al quale la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se lasocietà:
- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando,per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.