FISCO & IMPRESA Modelli dichiarativi tardivi: c’è tempo fino al 2 marzo
Lo scorso 2 dicembre è scaduto il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni dei redditi 2019, relative all’anno d’imposta 2018.
Qualora il contribuente abbiainviato regolarmente la dichiarazione entro i termini, ma si sia accorto di aver commesso errori od omissioni, sia a favore che a sfavore, potrà porvi rimedio attraverso la dichiarazione integrativa. Nel caso in cui il modello dichiarativo non sia stato inviato, si può ricorrere alla dichiarazione tardiva, entro i 90 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 2 marzo prossimo.
Le dichiarazioni presentate entro la predetta data si considerano comunque valide, ma sono soggette ad una specifica sanzione per la tardività dell’invio. Ordinariamente, l’omessa dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.Se non emergono imposte da versare, la sanzione è fissa, da 250 a 1.000 euro. Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, in base a quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 la sanzione minima viene ridotta ad 1/10 del minimo e ammonta a 25 euro.
In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro per ogni dichiarazione omessa alla scadenza ordinaria. Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare numero 42/E del 2016 la sanzione ridotta di 25 euro deve intendersi per singola dichiarazione per cui, ove il contribuente abbia omesso di inviare la dichiarazione modello redditi e la dichiarazione Irap, la sanzione applicabile sarà pari ad euro 50 (25 per singola dichiarazione) in caso di invio entro i 90 giorni successivi alla scadenza. Qualora, invece, dalla dichiarazione trasmessa tardivamente emergano imposte dovute, è necessario ravvedere anche i versamenti non effettuati.
In tal caso, in base a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 13 del D. Lgs 472/97, con riferimento all’omesso versamento è comminata una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui sopra è ridotta alla metà. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la citata sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.