La maggior parte delle attività d’impresa richiedono che l’imprenditore effettui una comunicazione preventiva all’Ufficio Suap del Comune dove ha sede l’attività, la cosiddetta SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
Preliminarmente, l’imprenditore dovrà accertarsi della modalità con cui far pervenire al comune tutta la documentazione necessaria. Infatti, la maggior parte dei Comuni non accettano che la documentazione venga consegnata a mano, ma richiedono l’invio tramite pec, oppure utilizzando la piattaforma “Impresa in un giorno”, se il comune ha aderito a Infocamere.
Una volta verificata la modalità d’invio, l’imprenditore dovrà predisporre tutta la modulistica necessaria e tutti i vari allegati per la definizione della pratica. Logicamente la modulistica e gli allegati variano in base all’attività che dovrà essere svolta. Ad esempio, se intendiamo aprire un’attività commerciale di tipo non alimentare, predisporremo la modulistica relativa al cosiddetto “esercizio di vicinato”, specificando quale tipo o quali tipi di prodotti andremo a vendere e allegando una relazione tecnica dei locali. Qualora l’attività commerciale avesse ad oggetto prodotti alimentari, sarà necessario allegare anche tutta la modulistica sanitaria regionale “Gisa”.
Lo stesso iter lo avremo anche nel caso in cui intendessimo avviare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande: in tal caso avremo bisogno, inoltre, del requisito professionale ex Rec in capo all’imprenditore, oppure in capo ad un preposto. Nel caso in cui l’attività da intraprendere preveda la produzione di beni e la relativa commercializzazione, siamo in presenza di un’attività artigiana che richiede una modulistica differente rispetto al commercio.
Una volta predisposta tutta la modulistica e protocollata la SCIA presso il comune, possiamo avviare immediatamente l’attività d’impresa, in quanto la stessa vale come licenza d’attività. Il competente ufficio Suap esaminerà la documentazione presentata e, nel caso in cui la stessa sia completa, provvederà a chiudere la fase istruttoria senza rilievi. Nel caso in cui la stessa, invece, sia carente o non conforme il comune, sospenderà la fase istruttoria per 30 giorni per dare il tempo all’imprenditore di modificare o integrare la documentazione.
Nel prossimo articolo parleremo dell’iscrizione presso la Camera di Commercio.