FISCO & IMPRESA Legge di Bilancio 2024: Novità per la cedolare secca
Dal punto di vista normativo, sono considerate locazioni brevi i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo che non superano i 30 giorni,
La legge di bilancio 2024 porta con sé, come sempre, tante novità. Tra le tante, spicca la misura riguardante la modifica della tassazione sulle locazioni brevi, ossia quelle di durata inferiore a 30 giorni.
L’aliquota sulla cedolare secca resta ferma al 21%, mentre dal secondo appartamento affittato passa al 26% fino al quarto immobile. In caso di più unità abitative il contribuente potrà individuare quella su cui applicare la tassazione più bassa. Dal quinto immobile locato, invece, sarà necessario aprire la partita Iva e si presume lo svolgimento in forma imprenditoriale dell’attività.
Dal punto di vista normativo, sono considerate locazioni brevi i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo che non superano i 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
Tali contratti sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente, o avvalendosi di intermediari immobiliari o tramite gestori di portali telematici, che mettono in contatto i turisti con i proprietari degli alloggi. Per quanto riguarda la tassazione dei proventi percepiti, a partire dal 1° giugno 2017, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento sull’unità abitativa affittata possano optare, in alternativa al regime di tassazione ordinario, per la cedolare secca, un’imposta sostituiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, inclusiva anche del Bollo e del Registro normalmente dovuti sui contratti di locazione.
La legge di bilancio prevede delle novità anche sulle figure tenute al versamento dell’imposta: infatti viene fatta una distinzione tra i soggetti residenti nell’Unione Europea da quelli non residenti. I soggetti residenti, operanti nell’attività di intermediazione, o i gestori di portali telematici se incassano o intervengono nel pagamento dei canoni devono operare la ritenuta nella misura del 21%, oltre alla relativa certificazione.
Nel caso in cui il contribuente non abbia optato per la cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Nel caso di più appartamenti locati, però, la differenza per arrivare alla maggiore aliquota fissata al 26% dovrà essere versata dal contribuente. Qualora, invece, tali soggetti siano residenti fuori dall’Unione europea la legge di Bilancio opera una distinzione in base alla presenza o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro.
Nel primo caso gli obblighi fiscali vengono eseguiti tramite la stabile organizzazione, nel secondo caso sarà necessario nominare un rappresentante fiscale che effettui gli adempimenti. In assenza di tale rappresentante la norma precisa che i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni.