FISCO & IMPRESA Legge di Bilancio 2024: Concordato preventivo biennale
Lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale. Si tratta di un provvedimento atteso nell’ambito della riforma fiscale (L. 111/2023), che porterà all’emissione nei prossimi 2 anni di tantissimi decreti attuativi.
Tra le novità più rilevanti spiccano la procedura di accertamento con adesione alla luce del nuovo contraddittorio obbligatorio e dell’obbligo di motivazione rafforzata, oltre al concordato preventivo biennale previsto dalla Legge di bilancio 2024. E’ proprio su questo argomento che troviamo le maggiori novità. Andiamo ad analizzarle.
In primis è stata rimossa la soglia di accesso del punteggio ISA pari ad almeno otto, ampliando così la platea dei soggetti potenzialmente interessati al nuovo istituto e, per il 2024, viene esteso anche al regime forfettario, seppur in via sperimentale. Viene confermata, invece, l’impossibilità di accedere per chi ha debiti con il fisco o con gli enti previdenziali pari o superiori a 5.000 euro.
L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sia sia in regime ordinario che semplificato, oltre che per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Per quanto riguarda le tempistiche per la presentazione della domanda, soltanto per quest’anno di applicazione del concordato, il contribuente dispone di un ampio lasso temporale che va dal 15 giugno 2024, data in cui sarà disponibile il software dell’Agenzia delle Entrate, al 15 ottobre 2024 per inserire i dati negli apposti applicativi informatici, valutare la proposta di concordato, ed eventualmente accettarla.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, saranno individuate le modalità di effettuazione della comunicazione telematica. All’interno di questo software dovranno essere inseriti tutta una serie di dati fiscali e contabili (che per ora non conosciamo), ed, esattamente come accade per gli ISA, verrà indicato un reddito presuntivo che potrà essere accettato o meno dal contribuente.
L’accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito, obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato, e quindi a versare le imposte su tale redditopresunto, a prescindere dal reddito effettivo conseguito nel biennio considerato. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
Ovviamente, per tutti i periodi d’imposta oggetto di concordato, restano inalterati tutti gli adempimenti ordinariamente previsti per coloro che aderiscono. L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinariamente previste.
Decorso il biennio oggetto di concordato, l’Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta di concordato relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.
Qualora si presentassero delle circostanze eccezionali, individuate con un prossimo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che generino minori redditi nella misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica.
Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente dovesse modificare l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari, oppure se dovesse cessare del tutto l’attività.
Inoltre il concordato preventivo biennale cessa i suoi effetti nei seguenti casi:
in caso di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato o in quello precedente, qualora risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
in caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
nel caso in cui vengano indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati nella formulazione della proposta di concordato;
qualora ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 11, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, relativi ai debiti tributari;
qualora vengano omessi i versamenti delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.