FISCO & IMPRESA Legge di bilancio 2020: verifiche di fine anno per il regime forfettario
I contribuenti che hanno aderito o che intendono optare dal 2020 per il regime forfetario, dovranno porre attenzione alle nuove disposizioni che hanno modificato i requisiti di accesso e le cause di incompatibilità.
Per i contribuenti che non realizzano ricavi o compensi per oltre 65 mila euro rimarrà la possibilità di aderire al regime di determinazione forfettaria del reddito di impresa o di lavoro autonomo introdotto dalla L. 190/2014 e profondamente innovato dalla L. 145/2018.L’approvato disegno di Legge di bilancio introduce, a partire dal 01.01.2020 una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi/compensi ragguagliati ad anno di 65 mila euro, secondo cui non devono essere sostenute spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi; una nuova causa di esclusione per coloro che hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.In conseguenza delle nuove disposizioni, i contribuenti che decidessero di entrare nel nuovo regime, ma soprattutto quelli che opteranno per la sua conferma nel 2020, devono procedere a verificare i nuovi requisiti di accesso con riferimento all’anno 2019.
Si evidenziano, per i contribuenti in regime forfettario, due importanti novità:l’introduzione di un credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper ammortamento e la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento (articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973), ossia al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche.