FISCO & IMPRESA Legge di bilancio 2020: rimodulazione secondo acconto imposte

Il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato), scade il termine per il versamento del secondo o unico acconto d’imposta per il 2020: sono interessati da questa scadenza coloro che esercitano, in forma di impresa o lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che gli stessi siano applicati o meno (ad esempio, perché il contribuente rientra nel regime forfetario o nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o in presenza di cause di esclusione dagli ISA); coloro i quali dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (per l’anno d’imposta 2018 pari a euro 5.164.569); coloro i quali dichiarano nel quadro RH redditi di partecipazione in soggetti ISA.
Il collegato fiscale alla legge di bilancio 2020 ha previsto la facoltà (non l’obbligo) di ridurre il secondo acconto dal 60% al 50% dell’imposta. Quindi sommando il 40% di acconto già versato con le imposte scadenti a settembre, la misura degli acconti complessivi da versare si riduce dal 100% al 90%. Coloro i quali, invece, non hanno versato il primo acconto (perché il debito d’imposta è inferiore a 258 euro), ma versano solo il secondo acconto, applicheranno la percentuale del 90% complessivo, invece del 100%.
Le imposte interessate sono tutte quelle sui redditi (Irpef e Ires), l’Irap, le imposte sostitutive sui redditi (per coloro che applicano il regime forfettario o dei minimi) e l’imposta sostitutiva “cedolare secca”. Nel modello Unico 2019 non dovrà essere apportata alcuna modifica: infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito sul proprio sito istituzionale che l’importo degli acconti da indicare è sempre del 40% per il primo acconto e del 60% per il secondo acconto.