scritto da Giuseppe Carratù - 16 Aprile 2020 09:11

FISCO & IMPRESA Le locazioni immobiliari al tempo del coronavirus

foto Angelo Tortoella

L’emergenza causata dalla diffusione del coronavirus sta incidendo pesantemente, oltreché a livello sociale e sanitario, anche sulle attività economiche, tra l’altro per effetto dei provvedimenti governativi che hanno imposto la chiusura degli esercizi commerciali diversi da quelli (ad esempio, gli alimentari o le farmacie) che forniscono servizi e prodotti essenziali o che sono reputati tali (ad esempio, le tabaccherie).

La chiusura degli esercizi commerciali e la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle espressamente previste dalla normativa, hanno generato il dubbio circa la possibilità di chiedere (e ottenere), la sospensione o riduzione dei canoni nei contratti di locazione di immobili ad uso commerciale e abitativo non utilizzati (o, meglio, non pienamente goduti, in ragione dell’obbligo di chiusura) riferendosi agli istituti giuridici dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore o dell’eccessiva onerosità della prestazione del pagamento del canone di locazione. Purtroppo, non esistono disposizioni che hanno imposto la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione.

Sappiamo che il d.l. n. 18/2020 (Cura Italia) ha previsto:

-(art. 65, d.l. N. 18/2020), in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe e che la circolare dell’Agenzia delle Entrate N.8/E del 03/04/2020 tra i chiarimenti sulle norme del Decreto, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta : “il credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati”.

Proprio perché le attuali norme non prevedono alcuna sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo, inquilini, conduttori e proprietari possono solo accordarsi per una riduzione del canone locativo in questo periodo particolare.

L’unica via d’uscita ammessa a prescindere dalla natura del canone di locazione è l’accordo tra le parti. Nell’accordo si farà riferimento al contratto registrato, indicando i dati del locatore e conduttore riportando la riduzione del canone e il periodo per il quale si pagherà una somma più bassa.

In questo modo, da una parte, si agevola il conduttore/inquilino a pagare una cifra ridotta e, dall’altra il locatore pagherà meno imposte calcolate sul canone ribassato. L’accordo dovrà poi essere trasmesso (in questo periodo on line o per raccomandata A/R) all’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto attraverso la compilazione del modello 69 (specifico per le locazioni).

 

Dottore commercialista iscritto all’ Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di di Salerno; Revisore legale dei conti; Docente di fascia A per corsi avviamento start-up Invitalia, l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Specializzato in consulenza fiscale, consulenza gestionale-amministrativa-contabile e societaria per piccole e medie imprese; Formazione ed orientamento personale dipendente; Attività peritali di imprese e società commerciali; Direttore della pagina Fb Fiscal Coach.

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