La Legge di bilancio 2020, il decreto di agosto ed ora la legge di Bilancio 2021 rendono la rivalutazione dei beni dei impresa sempre più interessante. Infatti, la rivalutazione dei beni d’impresa 2020 è stata decisamente potenziata dal Decreto Agosto che ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni versando solamente il 3% del maggior valore rivalutato.
Inoltre, la Legge di Bilancio 2021 al c. 83 estende la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.Può inoltre essere effettuato l’affrancamento versando un’imposta sostitutiva del 10%.
La convenienza è ulteriormente data dalla possibilità di ammortizzare i nuovi valori già nella dichiarazione dei redditi 2022 per l’esercizio 2021. Il costo della rivalutazione può essere rateizzato in 3 anni.Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa: società di capitali; società di persone; imprenditori individuali; enti non commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Possono essere oggetto della rivalutazione dei beni d’impresa i beni d’impresa materiali (esclusi i “beni merce”) e immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.Quindi a titolo di esempio sono rivalutabili: terreni;fabbricati;impianti;macchinari;attrezzature; marchi;brevetti; partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.Per essere ammissibili i beni devono:figurare nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari);essere rivalutati nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima.La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari). Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, la rivalutazione ha efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.