La Certificazione Unica, CU 2021, è uno dei documenti fiscali fondamentali ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per i pensionati che per i lavoratori dipendenti.
Per il periodo d’imposta 2020, è precisato nelle istruzioni, che, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2021,le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e airedditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo.È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le novità nel modello 2021 riguardano la scadenza unica per invio telematico e consegna al percipiente, i nuovi campi introdotti per consentire l’esposizione del trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente, il premio per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività durante il periodo di lockdown di marzo 2020 e la clausola di salvaguardia introdotta dalla normativa emergenziale Covid-19 per garantire la fruizione del Bonus IRPEF ai lavoratori in cassa integrazione con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda anche che entro il 31 marzo 2021 deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell’anno di imposta precedente.La Certificazione Unica “CU 2021” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021, unitamente alle informazioni per il contribuente, serve per attestare: l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”), corrisposti nell’anno 2020 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva; l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli artt. 53 e 67, comma 1, dello stesso TUIR.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; certificazione Unica 2021 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021.
Le novità rispetto alla versione in uso l’anno scorso l’introduzione di due ulteriori codici:codice 12, relativo ai compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014 (rispetto a tali soggetti potrà essere utilizzato anche il codice 8 “redditi esenti o somme che non costituiscono reddito” ove siano state corrisposte nel corso del 2020, ad esempio, spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla formazione del reddito);codice 13, relativo ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’art. 19, comma 1, del D.L. n. 23/2020 (“decreto Liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge n. 40/2020 (introdotti con il decreto “cura Italia” n. 18/2020).
Rispetto all’anno precedente il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfettari”, quest’anno identificati con il codice 12. L’invio delle Certificazioni Uniche 2021 all’Agenzia delle Entrate deve avvenire esclusivamente per via telematica, può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione oppure tramite un intermediario abilitato.