FISCO & IMPRESA Istanze contributo a fondo perduto attività nei centri storici
Dal 18 novembre è possibile fare richiesta di un contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici.
Infatti, l’articolo 59, comma 1, D.L. 104/2020 riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
L’Agenzia delle Entrate ha definito con il Provvedimento Prot. n. 0352471/2020 del 12.11.2020 le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento di tale contributo; istanza che potrà essere presentata a decorrere dal 18 novembre e fino al 21 gennaio 2021. Il contributo spetta ai soggetti che ne hanno diritto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Il Provvedimento in esame dispone che andrà indicato:il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, neicasi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto; nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; l’indicazione se i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro; l’indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019, barrando la relativa casella; l’indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto barrando la relativa casella;l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno2019, realizzati nelle zone interessate, nonché il codice catastale dei predetti comuni. A tal fine nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza viene riportato l’elenco dei Comuni interessati con il relativo codice catastale; l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza; il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali: 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000;10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000; 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000.
L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.