La Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019) ha riscritto l’imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall’anno 2020 è stata abolita l’imposta unica comunale (di cui all’articolo 1, comma 639, L. 147/2013), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
In altri termini la TASI viene incorporata nell’IMU per dar vita alla nuova IMU. Anche per la nuova IMU valgono le stesse regole previste in precedenza. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili e la nuova IMU non si paga sull’abitazione principale, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, quindi di lusso e/o di pregio.
L’abitazione principale, è bene sottolinearlo, è l’immobile “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare” nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono assimilate all’abitazione principale e quindi esenti dal pagamento della nuova IMU: le abitazioni del personale delle Forze armate anche se non residenti, gli appartamenti degli anziani trasferiti in casa di cura, purché non dati in locazione,le case assegnate dal giudice all’ex coniuge o al genitore affidatario, per cui il proprietario, anche se non ci abita, non deve versare l’imposta.
Quindi l’IMU si paga sempre sugli immobili diversi dall’abitazione principale, quindi le seconde case, a prescindere dalla categoria catastale.La nuova IMU dovuta al Comune per l’anno 2020 si paga in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Solo per il primo anno di applicazione “la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e Tasi per l’anno 2019” (comma 762): a questo proposito, la circolare n. 1/DF del 18.03.2020 precisa che il soggetto passivo IMU ha l’onere di corrispondere, in sede di acconto, la metà dell’importo versato nel 2019, che, ai fini della Tasi, coincideva con la sua quota parte.
A regime, invece, il versamento della prima rata sarà pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.