FISCO & IMPRESA Il rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA
Il Decreto n.132/2020 che sarà in vigore dal 6 novembre 2020, va a disciplinare le cause di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni delle fatture elettroniche e le relative regole tecniche.
L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche si è resa necessaria per disciplinare le tante criticità segnalate da molti fornitori della PA. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi. Le cause di rifiuto che consentono alla PA destinataria di rifiutare le fatture elettroniche, sono le seguenti:
- la fattura elettronica ricevuta si riferisce a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- nel documento è omessa o errata l’indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) o del Codice unico di progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DL n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
- è omessa o errata l’indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9 -ter , comma 6, del DL n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015;
- è omessa o errata l’indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017;
- è omessa o errata l’indicazione di numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Il rifiuto della fattura deve essere comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell’allegato B al DM n. 55/2013 nonché dalle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.
Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del Decreto IVA.