Continuando la disanima dei regimi contabili, oggi parleremo del regime semplificato profondamente modificato dalla legge di Bilancio 2017. Possono accedere alla contabilità semplificata le imprese individuali e le società di persone che nell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario hanno percepito un ammontare di ricavi non superiore a: 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi; 700.000 euro, per le altre attività. Nel caso di inizio attività in corso d’anno, i limiti dei ricavi devono essere ragguagliati all’anno.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi dell’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse da quelle di servizi. Si specifica che per gli esercenti arti e professioni, nonché le società e associazioni fra artisti e professionisti, il regime della contabilità semplificata è quello naturale, a prescindere dai compensi.
Tuttavia è consentita l’opzione per il regime ordinario. Invece i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria. Una delle novità introdotte dal 2017 è il regime di cassa per la determinazione del reddito. Ci sono tre diverse possibilità di determinazione del risultato economico a seconda (questo vale sempre) del comportamento concludente del contribuente.
La Legge di Bilancio 2017 ha completamente riscritto l’art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell’art. 66 del TUIR:
1) i soggetti esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, annotando per ciascun incasso: il relativo importo, le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento emesso.In un altro registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso.I componenti positivi/negativi diversi da quelli prima indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
2) • i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono quelli di annotazione dei ricavi e delle spese – sopra descritti- qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva. Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nel caso in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, deve essere indicato l’importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti, con indicazione delle fatture cui si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti/i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri, nel periodo d’imposta in cui vengono incassati/pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva;
3) il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento. Fino alla modifica intervenuta con la Legge di bilancio 2017, contribuenti titolari di partita IVA nel regime contabile semplificato che svolgevano attività commerciale e artigianale determinano il reddito secondo il principio di competenza economica, a prescindere al momento dell’effettivo incasso della fattura. Questa circostanza poteva creare dei gravi sfasamenti nel ciclo finanziario di questi contribuenti, soprattutto nel momento in cui i clienti si rivelano ritardatari.
Per ovviare a tutto ciò la Legge di bilancio 2017 ha introdotto una regola rivoluzionaria per gli artigiani ed i commercianti che operano in contabilità semplificata: il loro reddito potrà essere determinato secondo il principio di cassa. Ciò comporta che il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato, come avviene nel caso dei professionisti. Inoltre, il nuovo regime semplificato prevede che ai fini del reddito d’impresa (dato dalla differenza tra costi e ricavi) non concorra il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali.