FISCO & IMPRESA I regimi contabili: forfettario

Nell’articolo precedente abbiamo parlato dei regimi contabili in generale, ci soffermiamo oggi sul regime forfettario. Al regime fiscale forfettario possono accedere le persone fisiche, indipendentemente dall’età, le imprese individuali, i lavoratori autonomi e i professionisti residenti in Italia.
Il regime si caratterizza per una tassazione di tipo flattax al 15%, percentuale che si riduce al 5% per i primi 5 anni di attività in caso di start-up.
La caratteristica principale di questo regime è che i costi sono forfettizzati (da qui il nome del regime), cioè sono stabiliti applicando al totale dei ricavi una percentuale di redditività in base al codice Ateco. Inoltre, i contribuenti forfettari non sono soggetti ad Iva e a ritenuta d’acconto enemmeno agli studi di settore e all’ Irap.
Questo regime è stato profondamente modificato dalla Legge di bilancio 2019. Una delle principali regole in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 riguarderà i nuovi limiti di ricavi o compensi per accedere al regime forfettario per le partite IVA: vi sarà un limite unico, pari a 65.000 euro calcolato sull’anno d’imposta precedente, mentre fino al 2018 vi erano dei limiti differenti in base al codice ateco. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO, il calcolo del limite di 65.000 euro dovrà essere effettuato in base alla somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Nella prima formulazione del regime vi erano alcuni limiti posti dal legislatore, tra i quali:il limite di 5.000 euro relativo alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche assunti per esecuzione di progetti;il limite di 30.000 euro relativo al reddito da lavoro dipendente percepito;il limite di 20.000 euro relativo al costo per beni strumentali.
Tali limiti nel nuovo regime 2019 non sono più presenti.Nel regime forfetario, per chi non ha esercitato attività di impresa, arte o professione nei 5 anni precedenti l’apertura della partita iva, verrà applicata una imposta sostitutiva di Irpef e Iva del 5% per cinque anni di attività, che salirà al 15% dal sesto. Altrimenti l’aliquota sarà al 15% da subito.
L’imposta va calcolata ai ricavi conseguiti nell’anno d’imposta moltiplicati per una percentuale, detta coefficiente di redditività, stabilita dalla legge, a cui vanno sottratti i contributi previdenziali già versati.