Il 29 luglio l’INPS ha pubblicato il messaggio numero 2761 con il quale ha comunicato che la presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio del cd. “anno bianco contributivo” dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il giorno 30 settembre 2021. Il rinvio è stato inevitabile, visto che la misura prevista dal Decreto Sostegni è stato pubblicato, con la forma della pubblicità legale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali soltanto il 27/07/2021.
Il decreto prevede l’obbligo, per i soggetti INPS, di presentare una domanda al fine di giovarsi della riduzione dei contributi. Il termine per tale domanda, nel decreto, è stabilito al 31 luglio – mentre per gli iscritti alle casse di previdenza al 31 ottobre. E’ logico che un decreto ufficializzato il 27 luglio, e che prevede una scadenza al 31 luglio (oltre tutto in totale assenza delle necessarie procedure) fosse improponibile, e così, L’INPS si è visto costretto, a pubblicare il suddetto messaggio per chiarire l’intricata vicenda, e a stabilire che la domanda di esonero contributivo dovrà avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021. Inoltre nel messaggio viene specificato che la domanda dovrà essere effettuata tramite un’apposita procedura telematica che l’INPS metterà a disposizione.
In pratica, gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commerciati dovranno versare i contributi alla scadenza del 20 agosto quanto ai contributi fissi (compresa la prima rata se ci si era giovati dello slittamento al 20 agosto), poi si presenterà domanda – se sussistono i requisiti – ed eventualmente il beneficio potrà essere goduto solo in seguito. I contributi proporzionali, invece, devono sempre essere versati, visto che il decreto prevede che l’esonero contributivo valga solo per la contribuzione fissa. Gli iscritti alla Gestione Separata, invece, devono comunque versare il saldo 2020, visto che l’eventuale beneficio copre solo i contributi 2021 e, prorogare a data da destinarsi i versamenti a titolo di primo acconto, ma solo se rientrano nel perimetro del beneficio dell’anno bianco.
Il beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi 2021, scadenti nel 2021, di massimo 3.000 euro.
Le condizioni per accedere al beneficio sono:
- reddito percepito nel periodo d’imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. Fa fede quanto risulta nel quadro RR, mentre per coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva reddito risultante nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche riconducibile alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile;
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
Questi due requisiti non devono essere rispettati dai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione, mentre chi ha avviato l’attività nel 2019 deve verificare il requisito del calo di fatturato nel confronto con il 2020.
Inoltre, i potenziali beneficiari:
- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
Devono essere in possesso di regolarità contributiva (DURC con esito favorevole); la regolarità, così come previsto dal decreto Sostegni-bis, articolo 47-bis del D.L. 73/2021, sarà verificata a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.