FISCO & IMPRESA Decreto sostegni: nuova sospensione dei ruoli esattoriali
Il “Decreto Sostegni” prevede un’ulteriore sospensione per il pagamento delle cartelle esattoriali in corso, una sanatoria sugli avvisi bonari e uno slittamento del versamento delle somme dovute in base ai provvedimenti di rottamazione e saldo e stralcio.
Il primo intervento riguarda le cartelle esattoriali in essere.
- È sospeso fino al prossimo 30 aprile, il termine di pagamento delle somme dovute in base alle cartelle esattoriali già notificate ed in corso di pagamento. I versamenti sospesi devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021;
- E’ prevista una proroga di 24 mesi, in relazione al termine di notifica delle nuove cartelle, con riferimento alle contestazioni relative alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 (per somme dovute su tassazione separata e controlli formali) e 2018 in relazione alle somme dovute in base alle liquidazioni. Si tratta dei carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021 ma anche oltre detta data.
Per quanto riguarda la rottamazione e il saldo e stralcio è fissato al 31 luglio 2021, il termine di pagamento delle somme dovute in base alle procedure di rottamazione e di saldo e stralcio in relazione alle rate del 2020 ed al 30 novembre 2021 il termine con riferimento alle rate dovute nel 2021.
Altra misura prevista è la sanatoria sugli avvisi bonari e riguarda le comunicazioni di irregolarità relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 elaborate e non inviate entro il 31 dicembre 2020 ovvero inviate entro il 31 dicembre 2021; a beneficiarne saranno i titolari di partita IVA che evidenziano, nel confronto tra le dichiarazioni del 2020 rispetto a quella del 2019, una diminuzione del volume di affari di almeno il 30 per cento.
Se non si deve presentare la dichiarazione Iva, si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi;una volta verificato il calo, sarà l’agenzia delle entrate ad inviare, unitamente alla comunicazione di irregolarità, una sorta di invito alla definizione agevolata che consiste nella eliminazione della sanzione del 10 per cento sulle somme dovute fermo restando l’obbligo di pagare imposte, contributi e interessi sulle somme in questione; le modalità di pagamento sono quelle rateali previste ordinariamente in materia di comunicazioni di irregolarità.
In caso di mancato pagamento, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze (e dunque nei primi 30 giorni e successivamente alla fine del trimestre), la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie misure in materia di sanzioni e riscossione.