FISCO & IMPRESA Decreto sostegni: Novità per cassa integrazione e licenziamenti
Il Decreto Sostegni prevede alcune novità in tema di ammortizzatori sociali. Vediamo le misure principali:
- la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
- la proroga della Cassa integrazione guadagni
- il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- una indennità per i lavoratori stagionali e a tempo determinato, atipici e lavoratori sportivi;
- il rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza, per rispondere all’aumento delle domande;
- il rinnovo per tre mesi del Reddito di emergenza con ampliamento della platea dei beneficiari;
- l’incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
- la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.
In particolare, l’art 6 del decreto prevede un rafforzamento degli stanziamenti finanziari per le coperture della Cassa integrazione di circa 5 miliardi per il 2021 mentre l’art. 7 precisa che sono garantite ulteriori 13 settimane da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza contributo addizionale. Dal 1° giugno si torna all’utilizzo degli ammortizzatori ordinari con addizionale, ma con contatore delle ore azzerati.
Per la CIG in deroga, ASO e FIS, destinati a piccole imprese artigianato terziario sono finanziate ulteriori 28 settimane da utilizzare dal 1° aprile al 31 dicembre 2021; la CISOA per il settore agricolo puo contare su altri 120 giorni sempre utilizzabili dal 1° aprile al 31 dicembre.
Inoltre, Il divieto di licenziamento individuale e collettivo per motivi economici è prorogato fino al 30 giugno, per tutti. Dal 1° luglio prosegue solo per le imprese che utilizzano cig in deroga e CISOA ovvero piccole imprese, terziario e settore agricolo.
Infine, l’art. 10 prevede che i trattamenti di disoccupazione siano concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31-12-2021, senza l’applicazione del requisito delle 30 giornate lavorative effettive nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.