FISCO & IMPRESA Decreto Sostegni bis: nuovo contributo a fondo perduto
Nella giornata di ieri è stato approvato il Decreto Sostegni bis.
Tra le tante novità abbiamo la riproposizione del contributo a fondo perduto, che per l’occasione prevede, se vogliamo utilizzare un termine ferroviario, tre diversi binari.
Un primo binario prevede il riconoscimento in automatico, con le medesime modalità indicate nell’istanza originaria, di una somma pari a quella riconosciuta con il decreto Sostegni. Coloro che hanno goduto del decreto Sostegni, quindi, si vedranno raddoppiare il beneficio, senza dover presentare alcuna domanda, sempre che il contributo originario non sia stato restituito e che la partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del Sostegni bis.
Il secondo binario è invece quello che lega il contributo al calo di fatturato medio mensile, calcolato confrontando il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020; tale calo deve essere almeno del 30%. Per questo secondo binario si possono prevedere ulteriori due ipotesi:
Coloro che hanno già goduto del CFP Sostegni dovranno applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, le seguenti percentuali: il risultato ottenuto deve poi essere confrontato con il CFP Sostegni e se superiore, previa istanza, verrà riconosciuta la sola differenza.
Coloro, invece, che non hanno percepito il CFP Sostegni dovranno applicare alla differenza cui sopra delle percentuali diverse, di seguito indicate, e – sempre previa istanza – si vedranno riconoscere l’intero ammontare risultante dal conteggio, con un massimo di 150mila euro:
- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per questo secondo binario dovremo, però attendere il provvedimento attuativo che predisponga la nuova modulistica e l’apertura del canale telematico, fermo restando comunque l’obbligo della presentazione della LIPE del I trimestre 2021.
Infine, il Decreto prevede un terzo binario, solo appena abbozzato, di cui dobbiamo attendere un’ulteriore decreto attuativo esplicativo. Per ora, si sa che verrà erogato un contributo ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione che siano incorsi in un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto successivo decreto MEF. Lo stesso decreto MEF andrà anche a determinare le percentuali per i conteggi del contributo stesso, che saranno da applicarsi alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi d’imposta citati, al netto di tutti gli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti in precedenza.
Ma la cosa che spaventa e indispone i professionisti è che vi saranno solo trenta giorni, a partire dal momento in cui verrà aperto il canale telematico, per l’invio dell’istanza relativa a questo contributo a fondo perduto e si potrà fare richiesta del contributo soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta 2020 sarà stata presentata entro il 10 settembre 2021.