FISCO & IMPRESA Decreto rilancio: cancellazione saldo IRAP 2019 e primo acconto 2020
L’articolo 27 del decreto Rilancio, prevede che non è dovuto il saldo dell’Irap per l’anno d’imposta 2019 e il primo acconto dell’Irap per l’anno d’imposta 2020.
Fin dall’inizio questa previsione ha suscitato qualche perplessità e qualche dubbio, che soltanto gli ultimi chiarimenti hanno contribuito a fugare. Il primo punto riguarda il saldo per l’anno 2019. Non tutti i contribuenti avranno un reale vantaggio d’imposta, ma soltanto coloro che avranno un’imposta da versare relativa al 2019 superiore a quella relativa all’anno precedente, visto che avranno versato gli acconti su una base imponibile inferiore, mentre i contribuenti che nel 2019 hanno avuto una diminuzione dell’imposta non avranno nessun vantaggio fiscale, visto che il saldo 2019, in virtù dei maggiori acconti versati, non sarebbe comunque da versare.
Per coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 ci sarà il massimo vantaggio, visto che non hanno versato nessun acconto, non essendoci una base su cui calcolarla, pertanto questi contribuenti potranno godere in pieno dello sconto fiscale. Al contrario, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nell’anno d’imposta 2020, non avendo saldo IRAP da versare, essendo al primo anno di attività, e non dovendo versare acconti, presumibilmente a giugno 2021 dovranno versare a saldo l’intera IRAP dovuta per l’anno 2020: quindi per loro non ci saranno agevolazioni sull’imposta dovuta.
Diverso è il discorso per quanto riguarda la cancellazione del primo acconto per l’anno 2020. In questo caso lo sconto fiscale vale per tutti. In pratica il primo acconto (previsto nella misura del 40% dell’imposta dell’anno precedente) rappresenta un vero e proprio risparmio fiscale. Nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del decreto rilancio ci si chiedeva se il mancato versamento del primo acconto per il 2020 sarebbe stato un semplice spostamento dell’obbligo tributario all’anno prossimo, oppure un vero e proprio sconto, visto che il mancato versamento del promo acconto avrebbe comportato un maggior importo da versare a saldo l’anno prossimo.
In una recente nota il MEF ha chiarito che in sede di calcolo dell’imposta da versare a saldo per l’anno 2020, l’importo del primo acconto vada comunque considerato come versato, quindi consentendo ai contribuenti un reale risparmio d’imposta. Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria, la contabilizzazione in bilancio del debito Irap ha suscitato qualche riflessione. Ci si chiedeva se indicare tra i debiti per Irap, l’importo effettivamente da versare, ovvero decurtato del saldo 2020 e del primo acconto 2020, oppure se indicare in bilancio l’importo da versare senza tener conto dello sconto fiscale e poi stornare la quota non da versare riportandola a sopravvenienza attiva non imponibile.
Ai fini di una rappresentazione corretta e veritiera del bilancio d’esercizio, sarebbe preferibile la seconda ipotesi, mettendo in evidenza in nota integrativa lo storno del debito Irap a seguito del bonus fiscale indicato nell’art. 27 del decreto rilancio.