L’articolo 27 del D.L. 18/2020 prevede la corresponsione di un’indennità, riconosciuta ai professionisti ed ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tale indennità, recita il summenzionato art. 27, spetta: 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale indennità, una tantum, è riconosciuta solo per il mese di marzo ed ammonta 600 euro.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito, ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto dellimite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Dalla lettura dell’articolo 27 del decreto in oggetto emergono due importanti dettagli: in primis, l’indennità spetta solo per il mese di marzo, quindi non saranno previste altre indennità; ma l’aspetto forse più controverso riguarda i beneficiari di tale indennità: infatti spetta esclusivamente ai professionisti iscritti alla gestione separata, e non ai tantissimi professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza. Per loro, l’articolo 44 del decreto prevede che “al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.
Con un successivo decreto verranno stabiliti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione dellasituazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”.