Il decreto n. 104/2020 (il cosiddetto Decreto Agosto), tra le varie novità, è intervenuto sulle cartelle esattoriali. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prontamente pubblicato una serie di faq per illustrare le modifiche intervenute. Vediamole nel dettaglio.
1 – Il Decreto – Agosto ha prorogato al 15 ottobre 2020 (prima 31 agosto 2020), la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Pertanto tutti i versamenti con scadenza compresa tra l’8 marzo 2020 ed il 15 ottobre 2020 potranno essere effettuati entro la fine del mese successivo alla sospensione, ovvero entro il 30 novembre 2020.
2 – Fino al prossimo 15 ottobre 2020 è sospesa l’attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione. Inoltre, sempre fino alla stessa data, vi è la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; tali somme, a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, e fino al 15 ottobre 2020, non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Dal 16 ottobre, cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
3 – Rottamazione ter e Saldo e stralcio – I contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non si ha la perdita dei benefici, purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020. Nel caso il contribuente non avesse provveduto al pagamento entro i relativi termini delle rate che erano in scadenza nell’anno 2019, con conseguente perdita dei benefici, può richiedere una nuova rateizzazione dei debiti oggetto di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio.
Nel caso in cui i summenzionati debiti fossero stati oggetto di una rateizzazione già decaduta prima della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lett. C), del D.P.R. n. 602/73, la concessione della nuova dilazione è subordinata al pagamento, in un’unica soluzione, delle rate scadute del precedente piano di pagamento.
4 – Rateizzazioni in corso. La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020. Difatti, i pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.