Il Superbonus del 110% genera un importo da detrarre fiscalmente potenzialmente molto elevato, anche se suddivisa in cinque quote annuali. Pertanto, molti contribuenti potrebbero risultare “incapienti”, con la perdita di buona parte del beneficio stesso.
In virtù di questo, il Legislatore, con l’intento di non limitare il beneficio ai soli contribuenti con una elevata capienza di imposta, all’articolo 121 del DL 34/2020, prevede oltre alla detrazione, altre due possibilità: 1 – optare per la cessione del credito; 2 – optare per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”: quindi egli potrà scegliere autonomamente se godere della detrazione fiscale direttamente, oppure optare per uno sconto (anche parziale) sul corrispettivo dovuto al fornitore (il cosiddetto sconto in fattura), oppure, in base all’articolo 121 comma 1 del DL 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020, “per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli intermediari finanziari.
I soggetti che possono acquisire il beneficio fiscale possono essere istituti di credito, imprese di assicurazione o chiunque altro. Con il trasferimento avviene anche una trasformazione del beneficio fiscale che, da detrazione in capo al contribuente beneficiario originario, diventa un credito di imposta, utilizzabile in compensazione e usufruibile con la stessa ripartizione quinquennale prevista per la detrazione, in base all’articolo 121 comma 3 del DL 34/2020 come convertito. Tale credito potrà essere a sua volta ceduto dai soggetti che lo hanno acquisito.
La Circolare 24/E del 8 agosto 2020 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, stabilisce che nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”. Non è previsto, però, che il contribuente possa cedere la detrazione parzialmente, nel caso per esempio, in cui il contribuente voglia godere della detrazione nei limiti della propria capienza e cedere l’eccedenza.
Potrà, invece optare per altre ipotesi di cessione parziale: il contribuente, ad esempio, che utilizza lo sconto in fattura per una parte del corrispettivo dovuto al fornitore, potrà cedere la detrazione residua spettante; oppure, nel caso in cui il contribuente abbia usufruito in dichiarazione della detrazione spettante per uno o più anni, potrà comunque cedere la detrazione residuata dalle annualità non godute. (2 – continua)