Il D. Lgs. n. 183 del 8/11/2021, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1151 rende possibile, dal 14/12/202 la costituzione completamente on-line delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata.
Sono escluse da questa possibilità le società di persone e le società per azioni.
Tali costituzioni potranno essere perfezionate anche senza la presenta fisica delle parti davanti al notaio (diventando equivalente a questi fini una presenza virtuale).
Tale modalità di stipula è limitata alle società con capitale sociale costituito esclusivamente da conferimenti in denaro e a condizione che i soci abbiano versato i predetti conferimenti preventivamente sul c.d. “conto corrente dedicato” del notaio prescelto, e non più a mani all’organo amministrativo in fase di costituzione.
L’art. 2 introduce la possibilità che la presenza fisica avanti al notaio, fino ad oggi necessaria per la stipula di un atto pubblico, sia sostituita da una “interazione telematica a distanza” con il notaio stesso. Il tutto verrà gestito mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Ovviamente, trattandosi di un atto di natura negoziale e di un atto pubblico tutti i comparenti possano debbano avere la possibilità tra loro di interagire. Pertanto tutti i soggetti interessati all’atto dovranno essere connessi tra loro in videoconferenza essere fisicamente presenti davanti al notaio.
Per meglio assicurare l’indagine sull’identità, volontà e capacità da parte del notaio rogante nonché le esigenze di “tracciamento” della piattaforma ogni soggetto collegato da remoto dovrà effettuare il collegamento singolarmente ed individualmente usando un proprio dispositivo non essendo ammessa una connessione cumulativa.
Al contrario, per coloro che intervengono “in presenza fisica” avanti al notaio, potrà essere utilizzato un unico collegamento audio-video offerto dal notaio stesso, al fine di interagire con i soggetti collegati in remoto.
La norma in questione prevede la stipula online dell’atto costitutivo delle nuove società ma non anche delle successive modifiche di detto atto costitutivo.
Si tratta di una scelta precisa del legislatore, dato che si tratta di procedure e accordi giuridicamente molto differenti tra loro: infatti la costituzione ha contenuto negoziale, mentre le modifiche all’atto costitutivo hanno natura assembleare.