FISCO & IMPRESA Cessione del credito di imposta sui canoni di locazione
Con il provvedimento n. 250739 del 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni a coloro che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d’imposta, secondo quanto previsto dal Dl Rilancio a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento approva il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto da Dl Cura Italia) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (previsto dal Dl Rilancio) dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello andrà inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il Dl Rilancio ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).
Il titolare di partita IVA che ha maturato il credito d’imposta del 60% o 30% (in caso di affitto d’azienda) potrà optare per la cessione totale e parziale ad altri soggetti, effettuando apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà effettuare direttamente la comunicazione per la cessione del bonus affitto.
Si attende un ulteriore provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per la trasmissione tramite intermediario.
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito dovrà essere redatta sulla base del modello allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e dovrà riportare i seguenti dati: il codice fiscale del soggetto cedente che ha maturato il credito d’imposta; la tipologia del credito d’imposta ceduto e – per il credito di cui al punto 1.1, lettera b) (bonus affitto decreto Rilancio) il tipo di contratto a cui si riferisce (A – Locazione/Affitto; B – Leasing; C – Concessione; D – Contratto di servizi a prestazioni complesse; E – Affitto d’azienda); l’ammontare del credito d’imposta maturato e – per il credito di cui al punto 1.1, lettera b) (bonus affitto decreto Rilancio) – i mesi a cui si riferisce; l’importo del credito d’imposta ceduto; gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito d’imposta; il codice fiscale del cessionario o dei cessionari, specificando l’importo del credito ceduto a ciascuno di essi; la data in cui è avvenuta la cessione del credito.
Il cessionario del credito potrà utilizzare la somma secondo le stesse regole già previste per il soggetto beneficiario. Per la compensazione tramite modello F24 resta l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Una successiva risoluzione a fornire il codice tributo e le indicazioni specifiche per compilare il modello F24.La compensazione sarà in ogni caso ammessa dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione, previa accettazione da parte del cessionario del credito, che dovrà essere effettuata sempre tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.