Grazie alla modifica introdotta dal Decreto Sostegni bis, il voucher è ora fruibile anche presso agenzie di viaggio e tour operator.
La novità interessa tutti coloro che hanno fatto domanda entro la scadenza del 31 dicembre 2020. Chi non ha ancora provveduto, infatti, ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzarlo.
Il bonus vacanze 2021 può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva e, ora, anche presso agenzie di viaggi o tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso sul territorio nazionale.
Il voucher fino a 500 euro che dà diritto a uno sconto da utilizzare presso le strutture aderenti e ad una detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Se prima si poteva spendere solo per i servizi resi da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, ora sarà fruibile anche da chi si rivolge ad agenzie di viaggio o tour operator.
La novità riguarda però il solo utilizzo da parte di chi non ha ancora fruito del beneficio. Il bonus vacanze può essere liberamente utilizzato anche per i servizi offerti da strutture ricettive, alberghi o agriturismi, che svolgono attività stagionale.
E’ spendibile anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, ossia il termine finale così modificato dal decreto Milleproroghe.
In tal caso, con riguardo alla detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi, bisogna riferirsi alla data del pagamento.
Infatti, per i soggiorni pagati entro il 31 dicembre 2020, la detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno d’imposta 2020. Invece per i soggiorni pagati dal 1° gennaio 2021, la detrazione verrà indicata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2022 per l’anno d’imposta 2021.