FISCO & IMPRESA Bonus professionisti Decreto n. 104 (Decreto Agosto)
I professionisti che hanno ottenuto il bonus 600 euro di aprile (e prima magari anche quello di marzo) riceveranno anche la terza mensilità in automatico, senza domanda.
Sono già in pagamento per alcuni liberi professionisti iscritti alle casse private i 1.000 euro del bonus maggio, che hanno trovato le modalità esatte di attribuzione solo grazie al Decreto Legge n. 104.
Confermati i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 29 maggio 2020.Possono beneficiare dell’indennità di 1.000 euro:a) Professionisti iscritti in data anteriore al 1° gennaio 2019 che:nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da C OVID-19; nell’anno di imposta 2018 abbiano conseguito un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
ll decreto Agosto stabilisce tuttavia che il bonus 1.000 euro per professionisti debba essere ottenuto previa domanda per alcune categorie. Chi deve presentare l’istanza alla propria cassa di appartenenza è il professionista che non ha ottenuto il bonus 600 euro delle precedenti mensilità.
Il comma 1 del decreto Agosto nella sua seconda parte recita:
“Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l’accesso all’indennità per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 maggio 2020 emanato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.”