Entro il 30/09/2021 è possibile presentare domanda d’accesso per il 2021 al credito di imposta previsto a favore: – degli esercenti attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – delle imprese di distribuzione della stampa.
Per il 2021, resta invariato il massimale per singolo operatore, pari a €. 4.000. Tuttavia, rispetto allo scorso anno, il DL Sostegni-bis, ha proceduto ad eliminare dai soggetti beneficiari i punti vendita “non esclusivi” e ad aggiungere, tra le spese ammesse all’agevolazione cui è parametrato il bonus, gli importi pagati nell’anno precedente per l’acquisto/noleggio di registratori di cassa/RT e di dispositivi POS.
L’ammissione all’agevolazione richiede il possesso dei seguenti requisiti: • sede legale nella UE • residenza fiscale/stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono connessi i benefici;
• indicazione nel Registro Imprese del codice di classificazione ATECO: punti di vendita esclusivi: il solo cod. Ateco 47.62.10 (“Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici”) imprese di distribuzione della stampa: cod. 82.99.20 (quale attività primaria). Il credito di imposta è parametrato agli importi “pagati” dal titolare del punto vendita per i locali in cui si esercita l’attività riferiti ai costi dell’anno precedente a quello della domanda (per il credito 2021 si tratta delle spese relative al periodo 2020, anche se pagate nel 2021) con riferimento alle seguenti voci:
• IMU, TASI, TARI, COSAP • Spese per locazione
• Spese per servizi di fornitura di energia elettrica • Spese per servizi telefonici e di collegamento a Internet • Spese per servizi consegna a domicilio delle copie di giornali
• Spese per l’acquisto o il noleggio di Registratori di cassa o Registratori Telematici
• Spese per l’acquisto o il noleggio di dispositivi POS. Il credito massimo concedibile è di 4.000 euro. Per l’accesso al credito d’imposta, i destinatari devono presentare una domanda in via telematica, entro il prossimo 30 settembre, corredata dalla dichiarazione sostitutiva per le voci di spesa che formano la base di calcolo e attestante il ricevimento gli aiuti “de minimis” nel triennio.
Per presentare la domanda è necessario accedere al portale impresainungiorno.gov.it. e poi alla sezione “L’impresa e la PA centrale”.
La richiesta deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 Dpr 445/2000) per ciascuna voce di spesa che concorre al calcolo del credito d’imposta e per gli aiuti “de minimis” ricevuti nei 2 esercizi precedenti e nell’esercizio in corso.
L’elenco dei beneficiari, con il relativo importo spettante, sarà reso noto entro il 31 dicembre 2021. il contribuente: può utilizzare il credito d’imposta: esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (codice tributo 6913) a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione dei beneficiari tramite i servizi telematici dell’Agenzia entrate (Fisconline o Entratel).