scritto da Redazione Ulisseonline - 03 Ottobre 2024 10:01

Cava de’ Tirreni, Piano Paesaggistico Regionale: considerazioni conclusive

Parte conclusiva dell'excursus dell'ing. Aniello Casola sulla programmazione urbanistica con i suoi riflessi sul territorio che condizioneranno la vita dei nostri figli e dei nostri nipoti per almeno i prossimi 50 anni

foto Angelo Tortorella

Riceviamo e pubblichiamo

 

Piano Paesistico Regionale

Per tutto quanto  scritto nelle precedenti parti pubblicate lo scorso 28 settembre clicca qui per leggere  e lo scorso 30 settembre clicca qui per leggere, si evince per sommi capi che per l’esercizio dell’attività edilizia nelle aree dichiarate di notevole interesse naturalistico occorre la sussistenza del PPR (Piano Paesaggistico Regionale).

Pertanto, la programmazione di settore, ha avuta una ulteriore evoluzione che ha riguardato in modo particolare le singole regioni, in attuazione dell’art. 143 del D.lgs. n. 42/2004

Per quanto riguarda la Regione Campania, nel 2016 a seguito della intervenuta “ Intesa Istituzionale tra Regioni e Ministero” è stato avviato un complesso lavoro di definizione dei criteri metodologici  necessari per la guida della elaborazione del Piano

Nel febbraio del 2018 il capo progetto regionale  concluse le attività di elaborazione del preliminare di piano paesaggistico regionale e  il MiBAC, in data 23 settembre 2019,  con nota n. 26121,  trasmise alla Regione Campania il documento condiviso di preliminare di PPR.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 277 del 14 giugno 2016  è stato conseguentemente approvato “lo schema di intesa Istituzionale con il relativo cronoprogramma tra la Regione Campania e il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la redazione del piano paesaggistico.

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 12 novembre 2019, è stato approvato il preliminare di Piano Peasaggistico Regionale e, conseguentemente , la struttura regionale responsabile ha ripreso l’iter di elaborazione del piano con la conseguente elaborazione ai fini dell’adozione del Piano Stesso.

Sono state avviate, inoltre, le audizioni con le Soprintendenze, la riperimetrazione delle macroaree , la ricognizione dei beni tutelati  e l’atlante delle dichiarazione di notevole interesse pubblico .

Con deliberazione di Giunta Regionale  n. 620 del 22 novembre 2022  è stata  conseguentemente approvata la documentazione del Piano Paesaggistico Regionale relativa alla fase ricognitiva.

Come si evince da tutti i passaggi cruciali intervenuti fino ad oggi, i soggetti interessati, quali Comuni e Province non hanno preso parte in alcun modo al processo di individuazione degli indicatori base per l’analisi e per i parametri  ricognitivi adottati e utilizzati.

Considerazioni riepilogative e conclusive

In primo luogo, mi  permetto di osservare  che il procedimento  di elaborazione  del PPR non prevede l’intervento diretto da parte delle amministrazioni interessate se non nella fase successiva all’adozione,  ma occorre anche dare atto  che la  scarsa e colposa partecipazione  degli enti locali  al procedimento appare molto grave.

 

“Si sta ripercorrendo la stessa  procedura utilizzata per la redazione del PUT, per la quale ci siamo trovati  improvvisamente calato dall’alto uno strumento di programmazione territoriale assolutamente vincolistico”

 

 

Nel merito  si ha la netta impressione (per chi ha vissuto la vicenda a suo tempo)  che  si sta ripercorrendo la stessa  procedura utilizzata per la redazione del PUT (Legge regionale Campania n.  35/87),  per la quale ci siamo trovati  improvvisamente calato dall’alto uno strumento di programmazione territoriale assolutamente vincolistico  che ha determinato, dal 1987 ad oggi, variazioni e imposizione  sui costumi , sullo sviluppo,  sulla demografia territoriale e sulla salvaguardia  ambientale dei nostro territorio, determinando anche un notevole intasamento delle aule giudiziarie di ogni ordine è grado a causa delle indeterminazioni e  disposizioni a volte aleatorie, anacronistiche e superate dalle tecnologie e dalle trasformazioni territoriali intervenute e dal congelamento territoriale e conseguente degrado per abbandono.

Aggiungo che, nel mio limite ma spinto dalla evidenza, ho tentato in tutti questi anni di sensibilizzare vari amministratori  a vari livelli, circa la particolarità e importanza della elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale  e sulla necessità di  seguire e partecipare le indicazioni in progress,  che i progettisti incaricati maturano nel processo stesso, sebbene in maniera eccelsa  ma avulsi  da considerazioni  di carattere socio economiche  locali, senza riuscire ad ottenere una fattiva iniziativa incisiva  ma  solo manifestazioni vaghi di assenso e condivisione.

 

“A questo punto cosa è il vincolo paesaggistico oggi?“

 

 

Ma è il caso di chiederci a questo punto cosa è il vincolo paesaggistico oggi?

Mi sento di affermare che il vincolo paesaggistico oggi  dovrebbe intendersi come  una disposizione  che mira a proteggere  le aree di particolare pregio paesaggistico di interventi edilizi e infrastrutturali che potrebbero compromettere il valore estetico e ambientale, tentando di preservare la bellezza naturale del nostro paese, garantendo che gli interventi umani siano in armonia con l’ambiente circostante.

Allora è lecito fare delle riflessioni  sullo stato del territorio del comune di Cava de’ Tirreni.

Il territorio, a seguito di leggi speciali quali la legge 219/81 del sisma, nonche delle leggi di condono   edilizio n 47/85 e 724/95, ha subito notevoli modifiche ed alterazioni puntuali  e disomogenei.

Inoltre, sono intervenute opere pubbliche anche di carattere incisivo  anch’esse connotate da caratteri di disomogeneità e singolarità.

E’ indubbio che occorre attuare norme che consentano una risistemazione del territorio in tempi  rapidi, con procedure di facilitazione burocratica e con limitato impegno economico, residuando le verifiche paesaggistiche  a organismi di alta specializzazione e di livello superiore solo  a interventi  di strutture veramente impattanti e non anche a interventi di livello manutentivo e di ristrutturazione che non incidono sull’alterazione paesaggistica e ambientale

Il territorio, pertanto, al fine di ovviare a queste disomogeneità, ha bisogno di attuare piccoli interventi di natura edilizia utili a ricreare connettività  di esigua valenza  paesaggistica in un ambito fortemente  antropizzato, attività che dovrebbero trovare  un agevole iter bucrocratico  limitato alla valutazione degli uffici tecnici comunali , ampiamente dotati di valenze professionali capaci di attuare i regolamenti edilizi  senza appesantimenti inutili  legati a verifiche paesaggistiche  per interventi che non hanno tali connotazioni.

Detti interventi dovrebbero trovate totale esclusione dall’autorizzazione  paesaggistica  in quanto da considerarsi assolutamente procedure ridondanti e di appesantimento burocratico, anche in considerazione della valenza penale che tale materia riveste.

Inoltre ,  occorre superare il concetto  di inedificabilità assoluta e relativa perché tutto il territorio ,  sia quello antropizzato che richiede interventi di  sistemazione e di assetto ottimale  e razionale, ma anche il territorio non antropizzato che richiede sistemazioni idrogeologiche, forestazione e regimentazione  delle acque, non possono essere inibite a interventi generalizzati, ma  essere oggetto di interventi di salvaguardia e di messa a produzione in modo da garantire la presenza attiva dell’uomo a salvaguardia del tessuto sociale in generale e anche quello non antropizzato.

 

“Ogni norma  che viene varata dovrebbe tendere a consentire  un miglioramento della vita e non un peggioramento  con inutili e irragionevoli vessazioni”

 

 

A conclusione di questo excursus, faccio osservare  in linea generale che dal mio punto di vista, le norme e le leggi dovrebbero essere fatte per gli uomini e non viceversa e che l’uomo  in quanto tale ha diritto alla felicità il più possibile e ogni norma  che viene varata dovrebbe tendere a consentire  un miglioramento della vita e non un peggioramento  con inutili e irragionevoli vessazioni.

Nel nostro specifica caso, il presupposto  per ottenersi fattivi e utili alleggerimenti procedurali nel settore paesaggistico, non possono che prendere avvio  dalla elaborazione del PPR assumendo come concetti la eliminazione di regole vessatorie e irragionevoli, ma la cura e la regolamentazione unicamente di interventi che modificano in maniera incisiva l’assetto territoriale e l’impatto ambientale.

 

“Auspicabile un processo di attiva partecipazione delle singole amministrazioni comunali al procedimento in atto di elaborazione del PPR”

 

 

Per ottenere questi risultati  sarebbe indispensabile un processo di attiva partecipazione delle singole amministrazioni comunali al procedimento in atto di elaborazione del PPR in collaborazione con il Ministero e magari destinando una  risorsa organica interna  professionalmente preparata, dell’organo comunale, a istituire e mantenere  contatti fissi e costanti con la struttura regionale di progetto.

In tal modo, si facilita anche il processo della fase di pubblicità, pervenendo ad una sostanziale condivisione di quanto riportato dal piano già in fase di adozione.

Si pensi solamente che detto piano condizionerà la vita dei nostri figli e dei nostri nipoti per almeno i prossimi 50 anni

ing. Aniello Casola

 

Clicca qui per leggere la versione integrale della relazione dell’ingegnere Aniello Casola

Rivista on line di politica, lavoro, impresa e società fondata e diretta da Pasquale Petrillo - Proprietà editoriale: Comunicazione & Territorio di Cava de' Tirreni, presieduta da Silvia Lamberti.

Una risposta a “Cava de’ Tirreni, Piano Paesaggistico Regionale: considerazioni conclusive”

  1. Ringrazio il direttore e la redazione per aver ospitato questa mia relazione sull’oramai prestigioso Ulisse on line e spero di aver contribuito a contribuire a maggior interesse per la testata. Rimango a disposizione per eventuali richieste future su argomentazioni di natura tecnica e tecnico legislativa.
    Grazie.
    Aniello ing Casola

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