A fine aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una casistica per guidare il contribuente nella scelta di pagare o non pagare il canone della TV.
I casi più diffusi.
A) Più utenze elettriche intestate allo stesso soggetto – Non si rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato su una sola utenza elettrica.
B) Un solo canone tra moglie e marito – Se la moglie ha sempre pagato l’abbonamento tv ma l’utenza elettrica è intestata al marito, ed entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva: l’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura di energia elettrica intestata al marito.
C) Nuove utenze elettriche – Chi non è già titolare di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone ma deve presentare la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.
D) La dichiarazione sostitutiva – I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati, oppure mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino, con plico raccomandata senza busta e copia del documento di riconoscimento.
E) Il caso della moglie erede – Muore il marito intestatario dell’utenza elettrica, la moglie erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone.
F) Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone – I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.
Alcuni esempi pratici.
Es. 1) Famiglia composta da due coniugi con più abitazioni e più utenze elettriche (di tipo residenziale) intestate ad uno dei due coniugi e apparecchi TV presenti solo in alcune delle abitazioni. Non è necessaria alcuna dichiarazione, i titolari riceveranno l’addebito solo su una delle utenze elettriche.
Es. 2) Famiglia composta da due coniugi, una sola abitazione con utenza elettrica (di tipo residenziale) intestata al marito, nessun apparecchio televisivo. Il marito deve presentare la dichiarazione per mancanza di apparecchi televisivi.
Es. 3) Famiglia composta da due coniugi con un’abitazione e utenza elettrica intestata al marito, e abbonamento tv intestato alla moglie. Se marito e moglie risiedono nella stessa abitazione, non occorre dichiarazione; il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato sulla fattura elettrica intestata al marito.
Es. 4) Famiglia composta da due coniugi con due abitazioni A e B; i coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A. Utenze elettriche: -abitazione A, utenza di tipo residenziale intestata al marito; -abitazione B, utenza di tipo residenziale intestata alla moglie con apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione.
La moglie può presentare la dichiarazione per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata. E’ da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia.
Es. 5) Famiglia composta da due coniugi, con due abitazioni A e B. La moglie ha la residenza anagrafica nell’abitazione A e il marito ha la residenza anagrafica nell’abitazione B. Utenze elettriche : -abitazione A, utenza intestata alla moglie; -abitazione B, utenza intestata al marito. Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione. Non è possibile presentare la dichiarazione perché nelle abitazioni A e B sono presenti due distinte famiglie anagrafiche e il canone è dovuto per ciascuna di esse.
Es. 6) Famiglia composta da genitori e figli, con due abitazioni A e B. Genitori e figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A mentre la B è data in affitto. Utenze elettriche: -abitazione A, utenza tipologia residenziale intestata al marito; -abitazione B (affittata), utenza intestata alla moglie. Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili.
La moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino, ma quest’ultimo dovrà comunque verificare se è tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12).
Es. 7) Famiglia composta da genitori e figli con due abitazioni A e B. La moglie e il marito hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A e i figli hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B.
Utenze elettriche: -abitazione A, utenza intestata alla moglie; -abitazione B, utenza intestata al marito. Apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione. E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva da parte del marito residente nell’abitazione A, per comunicare che il canone è addebitato sull’utenza elettrica intestata alla moglie.
I figli che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione B costituiscono un’autonoma famiglia anagrafica e sono tenuti al pagamento del canone con le modalità che saranno previste da un prossimo decreto.
Es. 8) Famiglia composta da genitori e figli, con due abitazioni di cui la A è abitata dalla famiglia e la B è data in affitto. Genitori e figli hanno la medesima residenza anagrafica nell’abitazione A. Entrambe le utenze elettriche per l’abitazione A e per l’immobile affittato B, sono intestate al marito. Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili. Non occorre la dichiarazione, il canone è addebitato su una sola utenza elettrica.
Attenzione: non va indicato il codice fiscale dell’inquilino. Quest’ultimo dovrà comunque verificare se sia tenuto al pagamento del canone (vedi gli esempi 11 e 12). Resta da valutare la situazione dell’abitazione B per la quale c’è un’utenza elettrica di tipo residenziale ma dove non è residente alcun componente della famiglia.
Es. 9) Famiglia composta da una sola persona, con un’abitazione e una utenza elettrica. Apparecchi televisivi presenti nell’abitazione e decesso del titolare dell’utenza elettrica. L’erede può presentare la dichiarazione per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica intestata al deceduto.
Es. 10) Famiglia composta da due coniugi, con una sola abitazione e una utenza elettrica intestata al marito.
Già presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento prima del 2016.
Nessun altro apparecchio televisivo è presente nell’abitazione. Bisogna presentare la dichiarazione.
Es. 11) Inquilino di un appartamento preso in affitto, con utenza elettrica residenziale intestata al proprietario dell’abitazione e apparecchio televisivo presente nell’abitazione.
L’inquilino non può presentare la dichiarazione in quanto non è intestatario dell’utenza elettrica. L’inquilino è tenuto al pagamento del canone perché detiene un apparecchio tv nell’appartamento preso in affitto. Dovrà effettuare il pagamento con le modalità che saranno previste da un prossimo decreto.
L’inquilino non è, invece, tenuto al pagamento del canone in relazione all’abitazione presa in affitto se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori) oppure se per un’altra abitazione è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone. In questi casi, non deve comunque presentare alcuna dichiarazione.
Es. 12) Inquilino di un appartamento preso in affitto, con utenza elettrica a lui intestata e apparecchio televisivo presente nell’abitazione. Non deve presentare dichiarazione, perché, in linea generale, è tenuto al pagamento in quanto detiene un apparecchio TV, a meno che non faccia parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone, avendo mantenuto la residenza anagrafica, ad esempio, nella casa dei genitori: solo in questo caso può presentare la dichiarazione indicando il codice fiscale del soggetto intestatario dell’utenza.
Se, poi, l’inquilino è proprietario di un’altra abitazione in cui è titolare di un contratto di energia elettrica per uso domestico residenziale in relazione al quale è già addebitato il canone, non dovrà presentare alcuna dichiarazione, in quanto il canone è comunque addebitato una sola volta.
Es. 13) Famiglia composta da due coniugi, con un’abitazione e utenza elettrica intestata al marito. Assenza di apparecchi televisivi. E’ necessario presentare la dichiarazione se i coniugi sono residenti nell’abitazione.
Es. 14) Famiglia composta da due coniugi con un’abitazione e utenza elettrica intestata al marito. E’ stata presentata disdetta del canone per cessione dell’apparecchio TV nel 2015, e non hanno ulteriori apparecchi televisivi. E’ necessario presentare la dichiarazione sostitutiva.
Es. 15) Contribuente residente all’estero con un’abitazione nel territorio italiano e utenza elettrica di tipo non residenziale. Presenza di apparecchi televisivi. Non è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva in quanto la residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone se sono presenti apparecchi televisivi all’interno di una qualunque abitazione situata in Italia.
Es. 16) Famiglia composta da due coniugi con un’abitazione e utenza elettrica intestata al marito deceduto, erede la moglie. Non vi sono apparecchi televisivi. E’ possibile presentare la dichiarazione da parte della moglie quale erede per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica ancora intestata al marito deceduto.
La dichiarazione sostitutiva va compilata sul modulo che può essere scaricato dal sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure richiesto ad un C.A.F. che provvederà anche a trasmetterlo per via telematica.