Cava de’ Tirreni, aumenti tariffe impianti sportivi: il TAR bacchetta il Comune e dà ragione alla Cavese
Cava de' Tirreni, aumenti delle tariffe degli impianti sportivi: il TAR bacchetta il Comune e dà ragione alla Cavese
Con la sentenza n. 1093/22 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Cavese 1919 annullando la delibera della Giunta Comunale del Comune di Cava de’ Tirreni n. 136 del 02/09/2021.
La delibera in questione aveva ad oggetto le ormai tristemente famose“Tariffe d’uso impianti sportivi comunali bilancio di previsione 2021/2023”, con la quale il Comune aveva di fatto disposto l’aumento del 600% delle tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali “…a copertura del 50% delle spese di gestione del servizio…” (ad es., Stadio Comunale “Simonetta Lamberti”: da €.115,00 ad €.690,00 per l’utilizzo per gli allenamenti ovvero da €.680,00 ad €. 4.080,00 per l’utilizzo per gli incontri).
Il ricorso, secondo i giudici amministrativi, limitatamente a questa delibera, merita l’accoglimento “rivelandosi fondata la “censura che si appunta sulla lesione del principio del legittimo affidamento cagionata dal comportamento dell’ente territoriale”.
In pratica, i giudici hanno riconosciuto che la Cavese ha subito un danno dagli aumenti tariffari disposti dal Comune di Cava de’ Tirreni dopo che la società aveva effettuato l’iscrizione al campionato federale di serie D.
“A campionato iniziato -scrivono i giudici- con una pianificazione finanziaria già predisposta in funzione delle tariffe all’epoca vigenti, la società ricorrente, che nel frattempo aveva già indicato alla FIGC LND lo stadio “Simonetta Lamberti” come impianto per la disputa delle gare interne, con tutte le conseguenze in ordine alla pianificazione dei calendari da parte della FIGC LND, ha visto ex abrupto sestuplicare il costo dell’impianto sportivo”.
“Il comportamento dell’ente comunale -scrivono ancora i giudici- correlato all’esercizio di un pubblico potere, ha determinato una patente lesione dell’affidamento legittimamente riposto dalla ricorrente nella permanenza degli unici costi conosciuti e conoscibili di fruizione degli impianti sportivi, e, più in generale, delle regole di imparzialità, correttezza, lealtà dei comportamenti e buona fede”.