scritto da Alfonso Senatore - 22 Marzo 2021 09:56

Lockdown, il Tribunale di Reggio Emilia ripristina lo stato di diritto: “Dpcm illegittimo”

foto tratta dal sito del Ministero dell’Interno

Sanzioni annullate per la violazione del lockdwon. Per il giudice il dpcm non può vietare di uscire di casa

 

Sentenza eclatante del Giudice  Dario De Luca del Tribunale di Reggio Emilia riguardante la violazione del reato previsto e punito dall’art. 483 c.p. per essere stato l’imputato trovato fuori dall’abitazione ( in contrasto con il famoso obbligo imposto dal DCPM, 08/03/2020), attestante falsamente ai Carabinieri di essere andato a sottoporsi ad esami clinici

“In via assorbente -è la motivazione del giudice- deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del DPCM del 08/03/2020, evocato nell’autocertificazione sottoscritta da ciascun imputato – come pure di tutti quelli successivamente emanati dal Capo del Governo. Tale disposizione, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limite e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare”.

“Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale -argomenta ancora il giudice- Un DPCM non può disporre alcuna limitazione della libertà personale, trattandosi di fonte meramente regolamentare di rango secondario e non già di un atto normativo avente forza di legge; secondo corollario del medesimo principio costituzionale è quello secondo il quale neppure una legge (o un altro normativo avente forza di legge, qual è il decreto-legge) potrebbe prevedere in via generale e astratta, nel nostro ordinamento, l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini”.

“In conclusione -continua il giudice- deve affermarsi la illegittimità del DPCM indicato per violazione dell’art. 13 cost. con conseguente dovere del Giudice ordinario di disapplicare tale DPCM ai sensi dell’art.5 della legge n.2248 del 1865 all. E, poiché, proprio in forza di tale decreto, ciascun imputato è stato “costretto” a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima, deriva dalla disapplicazione di tale norma che la condotta di falso, materialmente comprovata come in atti, non sia tuttavia punibile siccome, nella specie, è costituzionalmente illegittima, e va dunque disapplicata, la norma giuridica contenuta nel DPCM che imponeva la compilazione e sottoscrizione della autocertificazione, il falso ideologico contenuto in tale atto è, necessariamente, innocuo; dunque la richiesta di decreto penale non può trovare accoglimento”.

“Alla luce di tutto quanto sin qui detto -conclude il giudice- deve pronunciarsi sentenza di proscioglimento, nei confronti di ciascun imputato, perché il fatto non costituisce reato “.

In conclusone, è così giustizia è fatta!

Avvocato penalista, già politico e amministratore comunale e provinciale, convinto meridionalista e assertore delle ragioni di riscatto del Mezzogiorno in un Paese unito

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