La scelta del Governo Conte-II di non rendere obbligatoria la somministrazione dei vaccini anticovid, è evidentemente causata da difficoltà di mettere d’accordo i partiti che partecipavano alla compagine, timorosi di essere poi negativamente valutati dall’elettorato che invoca costantemente la libertà di autodeterminazione.
Questa scelta comporta conseguenze negative sulla lotta dI contrasto al virus, in quanto non sono pochi anche gli operatori sanitari che hanno dichiarato di non volersi vaccinare, trascinandosi appresso, ovviamente, la miriade di cittadini preoccupati delle conseguenze che il vaccino potrebbe avere sulla loro salute.
D’altronde, non bisogna dimenticare che i governi Conte-I e Conte-II sono espressione del grande successo elettorale di allora del M5S, nato non solo dai “vaffa” di Grillo, ma pure da una cultura di fondo “no-vax” la quale è stata la prima a innescare non pochi dubbi sulla innocuità dei vaccini, al punto da far maturare in tante famiglie la decisione di non far più vaccinare i propri bambini nemmeno con i collaudatissimi vaccini ad essi destinati, nonostante le esperienze positive di decenni di somministrazioni, divenuti obbligatori: ma purtroppo gli obblighi nel nostro paese sembrano fatti apposta per non essere rispettati, anche perché, come nel caso del vaccino anti-covid, non vi sono conseguenti sanzioni per chi vi si sottrae.
Ci sono stati timidi tentativi da parte di qualche Governatore, ad esempio il campano De Luca, di introdurre una tessera vaccinale, ovviamente ostacolata da tanti, e la cosa sembra finita in una bolla di sapone.
Ma sorge ora spontaneo un quesito: esiste un fondamento costituzionale o legale in base al quale l’obbligo di vaccinarsi, pure se non previsto da leggi contingenti, può non essere evaso?
Qualche approfondimento in materia sembra opportuno.
Partiamo dalla Costituzione, l’art. 32 della quale recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Andiamo ad analizzarne il significato rifacendoci ai commenti di eminenti studiosi: l’articolo definisce la salute come un diritto fondamentale dell’individuo, che deve essere garantito a tutti i cittadini, italiani e stranieri.
Ciascun cittadino ha il diritto a essere curato e ogni malato deve essere considerato un legittimo utente del servizio pubblico, al quale ha pieno e incondizionato diritto.
In Italia, tuttavia, il Servizio sanitario nazionale – cioè il complesso delle attività sanitarie la cui fruibilità è garantita a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro il pagamento di una compartecipazione alla spesa, il cosiddetto “ticket” – è stato realizzato solamente nel 1978.
La Corte costituzionale ha anche recentemente sottolineato che il diritto alla salute non deve essere inteso come “semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico”.
A partire dagli anni 70’ del Novecento, inoltre, la giurisprudenza ha pure iniziato a considerare il diritto a un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute.
Ma il secondo passo dell’art. 32 dice anche “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, il che può sembrare contraddittorio con il passo successivo “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.
Occorre considerare che quando fu varata la nostra Costituzione, nell’anno 1947, appena dopo la nascita della Repubblica, i padri della stessa intendevano in origine proteggere il cittadino da trattamenti sanitari obbligatori e arbitrari: nessuno deve dimenticare il tragico periodo che ha preceduto la seconda guerra mondiale, durante il quale esistevano, anche in Italia, obblighi ai quali il cittadino non poteva in alcun modo sottrarsi: in assenza di democrazia nessuno poteva opporsi a disposizioni calate dall’alto, non esisteva alcun tipo di tutela della libertà individuale.
Nel corso degli ultimi anni questa norma ha assunto però un valore diverso, tant’è che è andato diffondendosi il principio secondo cui un malato terminale ha il diritto di decidere del proprio destino, e lo stesso art. 32 della Costituzione è stato invocato per legittimare il “Testamento biologico” il quale non legalizza l’eutanasia, ma dà al cittadino la facoltà di decidere, “ora per allora”, la sospensione delle cure che potrebbero mantenerlo in vita artificialmente, con la nutrizione forzata e l’accanimento terapeutico, la terapia del dolore, introducendo anche il diritto alla donazione di organi, alla cremazione e quant’altro.
Dunque, se anche in base a questo articolo sono state introdotti tali diritti, ciò sta a significare che all’articolo 32 è stata conferita una elasticità alla quale nemmeno i padri costituenti avevano pensato, anche perché a quell’epoca non erano prevedibili tutti i progressi tecnico-scientifici avvenuti negli anni successivi.
Quindi la nostra Costituzione non prevede esplicitamente che il Parlamento obblighi il cittadino a vaccinarsi, tuttavia a tale obbligo si potrebbe giungere in considerazione dei criteri di ragionevolezza da applicarsi al contrasto dell’attuale stato pandemico, anche per preservare non solo la propria salute, ma anche quella degli altri.
A tal proposito è illuminante una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 5 del 2018, vale a dire quando la pandemia non era ancora iniziata.
La Consulta era stata chiamata a trattare un caso di legittimità costituzionale della vaccinazione obbligatoria e gratuita fino ai sedici anni, mancando la quale le scuole non avevano accettato l’iscrizione degli alunni non vaccinati; la Regione Veneta aveva sostenuto tale scelta per la mancata esistenza di una pandemia e l’avvenuta introduzione di una legge regionale in proposito.
La vertenza era stata promossa da Associazioni di genitori che avevano visto i loro figli esclusi dalla iscrizione scolastica per non essersi vaccinati, ed erano state spalleggiate dalla Regione.
Ma la Corte Costituzionale, con la citata sentenza, che richiama anche altre precedenti, respinse tutte le considerazioni dei genitori e della Regione riconoscendo che lo Stato centrale è abilitato ad emanare disposizioni “per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette alla prevenzione, al contenimento e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica e di assicurare il costante mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale; nonché la necessità di garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obiettivi comuni fissati nell’area geografica europea, e che la sua potestà legislativa (quella dello Stato centrale, n.d.r.) in materia di tutela della salute sorregge anche la previsione degli obblighi vaccinali nei confronti dei minori: infatti, non solo la protezione vaccinale attiene al nucleo irriducibile del diritto alla salute, che spetta a ciascun essere umano (sentenze n. 299 e n. 269 del 2010, n. 252 del 2001); ma gli obiettivi di tutela della salute (anche) pubblica perseguiti attraverso la profilassi preventiva contro le malattie infettive sarebbero frustrati se determinate categorie di persone presenti sul territorio fossero escluse dalla copertura vaccinale.”
Immaginiamo una grande azienda nei padiglioni della quale sono concentrati, pure se adeguatamente distanziati, centinaia di dipendenti alcuni dei quali rifiutano di vaccinarsi; qualche azienda ha minacciato il licenziamento di questi ultimi, ma mancando un obbligo in tal senso, tale provvedimento sarebbe illegittimo, con la conseguenza che il contagio potrebbe estendersi agli altri e metterebbe in difficoltà la produzione di quella azienda e potrebbe causare un danno anche a familiari, parenti e amici dei non vaccinati.
E se ciò è valido per un’azienda, tanto maggiormente lo è per il Paese.
E’ in base a queste considerazioni, e a numerose altre che abbiamo omesso per non tediare i lettori, che il Governo aveva ed ha la facoltà, diremmo l’obbligo, di imporre la vaccinazione, ed ha ancora il tempo per farlo, purché ci sia una volontà politica in tal senso.
Ma la conclusione può anche essere un obbligo morale che ciascuno di noi deve assumere, nei confronti di se stesso, dei propri familiari e della società.