Le liste d’attesa in ospedale sono una realtà comune nel sistema sanitario pubblico, dove le risorse sono limitate e la domanda di servizi medici è alta.
Esse possono rappresentare un vero e proprio ostacolo per chi ha necessità di visite specialistiche o esami diagnostici; con tempi d’attesa che possono superare i limiti previsti dalla legge, molti pazienti si ritrovano a dover fare i conti con una situazione difficile e frustrante.
Vediamo come difendersi dalle lungaggini delle liste di attesa e se c’è la possibilità di aggirarle.
Ci viene in aiuto un sito che spazia tra norme di legge, regolamenti e risoluzione pratica di alcuni problemi.
Intanto incominciamo col sapere che i tempi di attesa sono previsti dalla legge.
I pazienti vengono inseriti in lista d’attesa in base a diversi criteri, tra cui l’urgenza del caso, la priorità clinica e la data di richiesta della prestazione.
Le prescrizioni delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono rilasciate dai medici prescrittori (“MMG – Medici di Medicina Generale”, “PLS – Pediatri di Libera Scelta” o “ SSSPA – Specialisti in Strutture Sanitarie Pubbliche o Accreditate”) e devono contenere le seguenti informazioni:
- se si tratta di una prima visita o prestazione strumentale oppure di accessi successivi;
- il quesito diagnostico, ossia la descrizione del problema di salute che motiva la richiesta di effettuare la prestazione;
- la classe di priorità, ossia i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.
Le classi di priorità, previste nel Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa, sono le seguenti:
- Classe U (Urgente): prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- Classe B (Breve): prestazioni da eseguire entro 10 giorni;
- Classe D (Differibile): prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
- Classe P (Programmata): prestazioni da eseguire entro 120 giorni.
Anche per le prestazioni di ricovero, sono previste diverse classi di priorità:
- Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente;
- Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici con intenso dolore, gravi disfunzioni o grave disabilità, ma senza tendenza ad aggravarsi rapidamente;
- Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici con minimo dolore, disfunzione o disabilità, e senza tendenza ad aggravarsi;
- Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici senza dolore, disfunzione o disabilità, ma comunque entro 12 mesi.
Esiste un termine massimo di attesa per le liste in ospedale?
Per eseguire una risonanza magnetica, una tac o una ecografia a volte è necessario attendere diversi mesi, e la patologia potrebbe aggravarsi.
Tuttavia la legge parla chiaro: il malato ha diritto alle prestazioni mediche entro tempi certi che sono:
- 30 giorni per le visite mediche specialistiche;
- 60 giorni per gli esami diagnostici.
Le modalità di prenotazione delle prestazioni sanitarie variano a livello locale e possono includere:
- CUP telefonico e/o CUP online;
- Sportello CUP;
- Farmacie che offrono il servizio di prenotazione;
- Medici di medicina generale (MMG) o Pediatri di libera scelta (PLS).
La legge riconosce ai pazienti la possibilità di prendere visione della propria posizione nella lista d’attesa per il ricovero.
Per farlo, è necessario rivolgersi alla Direzione sanitaria o alla Direzione medica ospedaliera e fare una richiesta appropriata.
Se le condizioni cliniche del paziente cambiano o se il paziente desidera rinviare l’intervento per motivi personali, è possibile apportare modifiche all’ordine di priorità tramite il medico proponente.
Se un paziente rifiuta la prima data disponibile al momento della prenotazione, esce dall’ambito di garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsto dalla classe di priorità assegnata.
Questo significa che il paziente potrebbe dover attendere più a lungo per ricevere la prestazione sanitaria desiderata.
Il problema delle liste d’attesa in ospedale riguarda molti pazienti in Italia. Nonostante la legge stabilisca tempi certi per le prestazioni mediche (30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per gli esami diagnostici), spesso questi limiti vengono superati, mettendo a rischio la salute dei cittadini.
In alcuni casi, i pazienti si rivolgono a strutture private per cercare di ottenere cure più tempestive, ma questo comporta spesso costi elevati e non sempre accessibili a tutti.
Altri pazienti, invece, si rassegnano ad aspettare il proprio turno, anche se questo potrebbe avere come conseguenza il peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Tuttavia, esiste una soluzione poco conosciuta, prevista dal decreto legislativo n. 124/1998 che permette ai pazienti di ricevere prestazioni mediche in “Intramoenia – prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale,” senza costi aggiuntivi rispetto al ticket previsto.
Tale diritto spetta a condizione che l’ospedale non sia in grado di garantire i tempi di attesa massimi previsti dalla legge che ripetiamo:
- 30 giorniper le visite mediche specialistiche;
- 60 giorniper gli esami diagnostici.
Per far valere questo diritto, è necessario presentare una richiesta in carta semplice al direttore generale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza, indicando la prestazione richiesta, la data entro cui la prestazione dovrebbe essere erogata secondo la legge e il fatto che la prestazione sia urgente e incompatibile con i tempi di attesa previsti (*).
Nel caso in cui l’ospedale non sia in grado di garantire la prestazione in intramoenia, il paziente può optare per effettuare la visita o l’esame in una struttura privata e richiedere successivamente il rimborso all’Azienda Sanitaria (*).
Questo diritto è stato riconosciuto anche da alcune sentenze, come quella del Tribunale di Castrovillari, che stabilisce le condizioni per ottenere il rimborso delle spese sostenute in strutture private non convenzionate.
Il rimborso delle spese mediche sostenute spetta a condizione che:
- tali prestazioni mediche costituiscano –a causa delle specifiche condizioni cliniche o di rischio del paziente– un significativo beneficio in termini di salute per il paziente a causa delle sue condizioni o del rischio che questi sopporterebbe se dovesse attendere le liste d’attesa;
- non sia possibile effettuare cure dello stesso tipo presso strutture pubbliche o convenzionate oppure non sia possibile farle entro i tempi previsti per legge.
Grazie a queste soluzioni, è possibile ristabilire il diritto alla salute dei cittadini e garantire loro l’accesso a cure tempestive e adeguate.
Tuttavia, è importante che queste informazioni vengano diffuse e che i pazienti siano informati dei propri diritti, al fine di evitare che continuino a subire ingiustizie e a vedere compromessa la propria salute a causa di tempi di attesa eccessivamente prolungati.
(*) La suddetta regolamentazione si scontra, a nostro parere, col senso pratico, in quanto è una procedura non facilmente attuabile, macchinosa, una specie di regime di contenzioso, che comunque non risolve il problema immediato del paziente che ha necessità di prestazioni tempestive, in mancanza delle quali la sua salute potrebbe subire danni irreversibili.