scritto da Nino Maiorino - 28 Dicembre 2017 09:40

La Costituzione, un’arzilla settantenne

Il 22 dicembre la nostra Costituzione ha compiuto settant’anni; venne approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 dopo che per circa diciotto mesi una Commissione, appositamente costituita, aveva lavorato intensamente per definire un testo che creasse le basi di un nuovo stato repubblicano e democratico al quale le leggi dovevano ispirarsi per rifondare un nuovo Paese sulle macerie di quello venuto fuori dal ventennio fascista, dalla lotta partigiana e dalle immani rovine della guerra.

L’onore di aver composto un testo equilibrato e al di sopra di ogni ideologia politica va dato alla Commissione formata da 75 membri, parlamentari, filosofi giuristi, e uomini di cultura, di più orientamenti politici, molti dei quali portavano sul corpo e nello spirito le cicatrici del ventennio fascista, tra i componenti della quale ricordiamo i più noti estensori:  Piero Calamandrei, Benedetto Croce, Lelio Basso, Tristano Codignola, Alcide De Gasperi, Giuseppe Di Vittorio, Luigi Einaudi, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Emilio Lassu, Concetto Marchesi, Ferruccio Parri, Pietro Nenni, Sandro Pertini, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Ignazio Silone, Aldo Moro, Arturo Labriola.

Nel paese  venuto fuori dal ventennio fascista e dalla seconda guerra mondiale, con il referendum del 2 e 3 giugno 1946, il popolo aveva deciso di dare al paese un assetto repubblicano.

Venne poi eletta, con il sistema proporzionale, l’Assemblea costituente formata da 556 seggi che furono ripartiti tra tutti i partiti dell’epoca, la Democrazia Cristiana (207 seggi), il Partito Socialista di Unità Proletaria (115), il Partito Comunista (104), l’Unione Democratica Nazionale (41), il Partito dell’Uomo Qualunque (30), il Partito Repubblicano Italiano (23) e altri minori, tra i quali il Partito d’Azione che aveva avuto un ruolo di primo piano nella Resistenza (7).

L’Assemblea Costituente, in data 22 dicembre 1947, approvò il testo con 458 voti favorevoli, 62 contrari, zero astenuti: in pratica su 556 parlamentari, parteciparono alla votazione 520, una percentuale che oggi definiremmo “bulgara”, ma all’epoca, nonostante le aspre contese ideologiche e politiche, i parlamentari operavano con serietà, dedizione e grande attaccamento alla neonata Repubblica.

La Costituzione venne promulgata il 27 dicembre 1947 dal Presidente provvisorio della Repubblica, Enrico De Nicola, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Il successivo 11 maggio 1948 venne eletto il primo Presidente della Repubblica, con le modalità previste dalla neonata Costituzione, nella persona di Luigi Einaudi.

Ma cos’è questa Costituzione della quale periodicamente si fa un gran parlare ma che forse pochi conoscono?

La Costituzione è la principale fonte del diritto del nostro Paese, cioè quella dalla quale dipendono gerarchicamente tutte le leggi dello Stato; è il pilastro fondante sul quale si basano le leggi, attraverso le quali essa viene applicata; la Costituzione, pertanto, non è una legge, in quanto non si possono applicare, “sic et sempliciter”, le norme che essa contiene, ma è la fonte sulla base della quale vengono prodotte le leggi, ed è appunto tramite le leggi che essa viene attuata, con un processo che viene chiamato “attuazione della Costituzione”; tale processo, a distanza di 70.anni, non è ancora concluso, e non si potrà concludere mai in quanto, con l’evoluzione della società e delle sue esigenze, le leggi dovranno essere continuamente aggiornate anche in futuro.

Quando si dice che la nostra Costituzione è una delle migliori del mondo ci si riferisce anche alla constatazione che essa rimane sempre una carta applicabile nonostante le avvenute evoluzioni del paese: da questo punto di vista la nostra Costituzione sembra non risentire dell’età, considerato che ancora oggi, nonostante tutto, è pienamente applicabile. Purtroppo, però, risente di qualche pesantezza che mal si sposa con la rapidità delle evoluzioni della società e che, in tante occasioni, rallenta pesantemente, o blocca, i processi normativi di fenomeni che andrebbero regolati con maggiore tempestività.

La nostra Costituzione contempla anche la possibilità di modificare una parte delle sue norme, mediante un iter ben definito al quale deve sottostare chi mette mano alle modifiche, a meno che queste non vengano fatte con una larga maggioranza parlamentare. Il legislatorecostituzionale, infatti, ritenne che, nel tempo, si dovessero rivedere le norme relative ad alcune materie per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale.

E sulla base di tali norme, gradualmente la nostra Costituzione ha subito alcune modifiche, come, ad esempio, l’attivazione della Corte Costituzionale nel 1955 del Consiglio Superiore della Magistratura nel 1958, e, nel 1970, la istituzione delle Regioni ordinarie: quattro regioni a statuto speciale, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Val d’Aosta, erano già state istituite nel 1948, mentre la Regione del Friuli-Venezia Giulia lo fu nel 1963.

Ma tante altre sono le modifiche che possono essere apportate, quale, ad esempio, la possibilità di abolire il bicameralismo paritario (che una volta veniva chiamato “perfetto”), vale a dire la possibilità che la Camera dei Deputati e quella dei Senatori non facciano le stesse cose, come ora avviene, ma svolgano ruoli diversi in modo da accelerare, da un lato, l’iter legislativo, e, dall’altro, ripartirsi compiti che oggi vengono duplicati da entrambe.

Molto ci sarebbe da discutere su talune modifiche effettuate, parecchie delle quali hanno costituito non solo un appesantimento delle strutture dello Stato, ma un abnorme proliferare di costi a fronte di limitati benefici; si pensi a talune competenze che erano prerogativa del governo centrale e che sono state trasferite alle Regioni, quali, ad esempio, quelle relative alla Sanità o alle Infrastrutture, sulle quali si pensa di tornare alla centralizzazione cosa che, però, appare non facile.

Ma non tutto ciò che è nella Costituzione è modificabile in quanto vi sono dei limiti; sono non modificabili i Principi fondamentali (articoli 1-12) che contengono i principi supremi dell’ordinamento costituzionale, cioè quei principi che «appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana», tra i quali il principio di sovranità popolare, quello di unità della giurisdizione costituzionale, quello di unità e indivisibilità della Repubblica, quello di laicità dello Stato, la forma repubblicana dello stato e quella democratica.

Ben 34 sono stati i tentativi di modifica della Costituzione dal 1948 ad oggi, la maggior parte dei quali naufragati perché non hanno superato i referendum popolari, come quello più recente del 4 dicembre 2016 che bocciò il tentativo di riforma organica proposta da Matteo Renzi; ma fu solo l’ultimo bocciatura in quanto, in precedenza, ce n’erano state altre..

In concreto la Costituzione è stata modificata 13 volte, e le modifiche più incisive sono state quelle che hanno portato, come dicevamo, il trasferimento di diverse competenze dal governo centrale a quello delle Regioni.

La nostra Costituzione è composta da quattro sezioni ed è formata da 139 articoli (5 sono stati abrogati) più 18 disposizioni finali.

Le quattro sezioni riguardano:

I “Principi fondamentali” (articoli 1 – 12), che contiene i principi supremi che la ispira e che vengono ripresi in altri articoli successivi; come nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo promulgata dall’ONU, anche nella nostra Costituzione vengono riconosciuti i diritti inviolabili del cittadino, singolo o appartenente a formazioni sociali, il diritto di associarsi, la sua dignità, la libertà di esprimere le proprie opinioni e di professare la sua fede religiosa anche in pubblico, e il riconoscimento di tutte le fedi religiose; in più la sovranità del popolo, il diritto al lavoro non solo come fatto economico,  l’indipendenza della Magistratura e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge,   l’obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l’eguaglianza sostanziale e impedisce agli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano economico, sociale e culturale e l’obbligo di aiutare le associazioni e le famiglie, e di rimuovere ogni ostacolo che impedisca la formazione della persona umana.

Non sono, quindi, solo diritti quelli che la Costituzione prevede, ma anche doveri sia a carico dello Stato che dei cittadini i quali, se da un lato si vedono riconosciuti tutti quei diritti inviolabili, dall’altro sono obbligati a compiere tanti doveri nei confronti del Paese, dello Stato e degli altri cittadini.

Inoltre viene stabilito che la Repubblica è unica e indivisibile, e consente l’utilizzo delle Forse armate per la difesa del  territorio da attacchi di altri paesi, ma rifiuta la guerra come strumento di offesa, con la conseguenza che mai il nostro Paese potrà partecipare a guerre se non a difesa di altre nazioni con le quali siano allacciate alleanze o di altri paesi facenti parte della NATO. In tale ottica il nostro Paese può ospitare truppe armate degli altri Stati facenti parte di tale organizzazione.

E, come dicevamo innanzi, la sezione successiva, denominata “Parte prima – Diritti e doveri dei cittadini” (articoli 13 – 54), elenca tutti i diritti ma anche tutti i doveri e gli obblighi ai quali essi sono sottoposti; la inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza, la facoltà di esprimere liberamente opinioni, di associarsi, la presunzione di innocenza fino alla fine del processo, la non sottoposizione a pena detentiva se non dopo una sentenza definitiva, il fine rieducativo della pena e l’esclusione della pena di morte, il riconoscimento esplicito della famiglia e del matrimonio con l’obbligo di educazione della prole, il diritto alla salute e l’obbligo per lo Stato della sua tutela individuale e collettiva, con il contestuale diritto del cittadino a non essere sottoposto ad alcuna terapia se non previo suo consenso, il diritto all’istruzione, con libera scelta tra quella pubblica e quella privata, la tutela del lavoro, il riconoscimento del giusto salario, la libertà di emigrazione, il diritto a manifestare pacificamente per la pretesa dei diritti, la tutela della proprietà privata e del risparmio, il diritto di voto e quello di candidarsi alle elezioni dei parlamentari, il dovere di pagare le tasse e il contestuale obbligo per lo Stato di attuare la tassazione progressiva sulla base dei redditi individuali, il dovere per tutti di essere fedeli alla Costituzione e alle leggi, come, per quelli cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempiere ai propri compiti con fedeltà ed onore: quante volte, specialmente negli ultimi anni, ci sono stati appelli a tale obbligo nelle tantissime occasioni in cui i pubblici amministratori si sono sottratti a tale nobile principio!

La Parte seconda: “Ordinamento della Repubblica” (articoli 55 – 139), riguarda l’ordinamento dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica, garante dell’equilibrio dei poteri, al potere legislativo, affidato ai due rami del Parlamento (Camera dei Deputati e Senato), a quello esecutivo, affidato al Governo, a quello giudiziario nelle sue varie branche, ed agli Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni) e, infine, i meccanismi volti a garantire l’applicazione della stessa Costituzione. In pratica tutto ciò che va dal Presidente della Repubblica in giù è previsto in questa ampia parte che si conclude con l’articolo 138 che regola la revisione della Costituzione, mentre il successivo articolo 139 sancisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione.

Le “Disposizioni transitorie e finali” (articoli I – XVIII) contengono diciotto articoli che consentirono di gestire il passaggio dal precedente ordinamento a quello repubblicano, i quali vennero applicati in quella occasione. Nello specifico ricordiamo che sulla base di queste disposizioni avvenne il passaggio tra il Presidente provvisorio Enrico De Nicola e quello successivo, Luigi Einaudi, eletto l’11 maggio 1948; vennero riconosciuti alcuni titoli nobiliari e altri vennero annullati; vennero attuate alcune deroghe delle norme che vietano la ricostituzione del Partito Fascista, e avvenne l’esproprio dei beni appartenenti alla Casa Savoia.

Vogliamo concludere questa breve panoramica per esortare, nell’occasione del 70° anniversario, i cittadini, specialmente i più giovani, cioè quelli che poco o nulla conoscono del periodo fascista, della seconda guerra mondiale, della Repubblica di Salò, dell’armistizio tra l’Italia e le potenze alleate vincitrici della guerra, delle atrocità operate dai fascisti e dai nazisti, delle leggi raziali e dei campi di sterminio, dell’olocausto, della nascita dello Stato di Israele, ad acquisire almeno le nozioni principali di tali eventi e dei disastri che portarono, in conseguenza dei quali fu necessario rifondare il nostro Paese unitamente alla sua ricostruzione materiale dello stesso.

E si portino i giovani, e anche i meno giovani, a visitare i campi di sterminio, specialmente quelli più tristemente noti della Polonia, che ancora oggi mostrano cosa può fare la follia di una dittatura che fu causa della morte di decine di milioni di essere umani, e di uno dei più grandi eccidi della storia.

Si parta proprio da questo settantesimo anniversario per sopperire alle deficienze della Scuola in materia di storia contemporanea, visto che senza la conoscenza delle radici della nostra Repubblica, delle quali si dimostrano purtroppo carenti anche molti rappresentanti del popolo in Parlamento, nessun serio discorso può essere avviato verso il futuro.

Lo Stato e le Istituzioni prendano esempio dalle Parrocchie e dalle Comunità religiose, le quali periodicamente organizzano corsi di formazione religiosa, basati sulla divulgazione e l’approfondimento delle Scritture Sacre; facciamolo anche per divulgare la Costituzione e la dimenticata educazione civica che una volta faceva parte dei programmi scolastici.

Insomma cerchiamo di ricostruire, intorno alla Costituzione, una cultura della Società e della civile convivenza.

 

Classe 1941 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Dirigente bancario – Appassionato di giornalismo fin dall’adolescenza, ha scritto per diverse testate locali, prima per il “Risorgimento Nocerino” fondato da Giovanni Zoppi, dove scrive ancora oggi, sia pure saltuariamente, e “Il Monitore” di Nocera Inferiore. Trasferitosi a Cava dopo il terremoto del 1980, ha collaborato per anni con “Il Castello” fondato dall’avv. Apicella, con “Confronto” fondato da Pasquale Petrillo e, da anni, con “Ulisse online”.

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