scritto da Nino Maiorino - 25 Marzo 2020 11:01

Coronavirus, aggiornamenti normativi e comportamentali

Riepilogo:

A – Criteri e cautele per difendersi dal contagio

B – Ultime disposizioni normative del Governo

C – Chiusura della Regione Campania

D – Blindatura della Regione Calabria

Il continuo aggiornamento del numero dei decessi e degli infetti da Covid19 sembra un perenne bollettino di guerra al quale non dobbiamo assolutamente abituarci, come non dobbiamo assuefarci all’alto numero dei morti di Bergamo, talmente alto che si è stati costretti a trasportare le salme nei cimiteri delle città confinanti con colonne di automezzi militari: immagini impressionanti che non facilmente dimenticheremo.

Dovremmo abituarci a chiamare questo maledetto virus con il nome scientifico, Covid-19, perché quello che abitualmente stiamo usando, Coronavirus, è solo un nome generico che comprende un buon numero di virus che attaccano il sistema respiratorio; anche altri venivano chiamati Coronavirus, come nel 2012 il Mers (Middle East Respiratory Syndrome), proveniente da Giordania e Arabia Saudita), e nel 2002 il Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome), proveniente pur’esso dalla Cina.

Ma ora ci siamo talmente abituati che è preferibile continuare a usare questo nome, sicuri che nessuno ci richiamerà.

 

A – Criteri e cautele per difendersi dal contagio

In questo ultimi giorni tantissime sono le informazioni che invadono la rete, molte delle quali diffondono solo ingiustificato allarmismo; fortunatamente vi sono canali attraverso i quali viene fatta chiarezza, perché intervengono medici, esperti e specialisti di prevenzione, gli unici che debbono essere ascoltati, e dobbiamo diffidare di messaggi che pervengono da altre fonti (WhatsApp, FB, Instagram, Twitter e altri) perché spesso totalmente infondati e talvolta volutamente fuorvianti; anche noi  abbiamo scoperto qualche eclatante menzogna, immaginiamo quante ne girano in rete.

Dobbiamo quindi avere il buon senso di ascoltare solo i suggerimenti provenienti dagli esperti, particolarmente i virologhi e gli infettivologhi: per i programmi televisivi è bene aggiornarsi solamente sulla base dei comunicati istituzionali che più volte al giorno vengono messi in onda.

Secondo le indicazioni fornite dall’ ISS (Istituto Superiore di Sanità) i primi sintomi sono la tosse secca e stizzosa con probabile emissione di sangue vivo, la febbre incalzante con la temperatura che rapidamente aumenta, e la dispnea, notevole difficoltà respiratoria, respirazione alterata per ritmo o frequenza con fatica o sofferenza; può pure comparire la diarrea, anche se meno frequentemente, e fa seguito subito dopo un danno renale acuto.

Gualtiero Ricciardi, detto Walter, napoletano e consulente della OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità, e anche del nostro Governo, ha dato i seguenti suggerimenti per limitare il diffondersi del contagio.

Una volta rientrati in casa bisogna riporre vestiti e scarpe in un ambiente dedicato, come può essere ad esempio il cassetto di un mobile o uno scompartimento dell’armadio e non appoggiarli in bagno o in cucina; poi occorre lavarsi subito le mani con acqua e sapone o soluzione a base di alcool. Le stesse scarpe e gli stessi vestiti possono poi essere riutilizzati senza alcun problema in una successiva uscita, avendo cura al rientro a casa di riporli nuovamente all’interno dell’armadio o del mobile a essi dedicato.

Sul possibile contagio di oggetti, Walter Ricciardi ha chiarito che gli stessi non rientrano tra le principali vie di trasmissione del Coronavirus, come più volte sottolineato dalle autorità competenti: proprio per questo motivo è consentita la circolazione e il trasporto delle merci.

La misure di protezione più efficaci, consigliate anche da Emergencyes, un sito specializzato per le emergenze, sono le seguenti.

  • Occorre mantenersi sempre alla distanza di almeno un metro, pari a tre passi, meglio se ancora di più, dal proprio vicino perché le goccioline che diffondono il virus, se non fermate dal fazzoletto di carta o di stoffa, non possono coprire tale distanza.
  • Bisogna lavarsi le mani spesso e accuratamente perché l’acqua e sapone o l’alcool uccidono i virus che possono esservisi depositati. Non bisogna limitarsi a lavare le mani solo dopo essere rientrati dall’aver fatto la spesa, in quanto il virus può essersi depositato su un oggetto acquisito uno o più giorni prima, quindi è bene lavare le mani spesso. Inoltre il lavaggio delle mani, iniziando dai polsi, va fatto con cura anche negli incavi tra le dita.
  • E’ buona norma utilizzare guanti monouso quando si esce, da buttare appena rientrati in casa, meglio prima.
  • E’ necessario non toccarsi viso, naso e occhi senza aver prima lavato le mani, il virus potrebbe essere rimasto sulle stesse dopo aver involontariamente toccato un oggetto sul quale era depositato e, attraverso tali organi, giungere ai polmoni.
  • Bisogna assicurarsi che tutti (e anche noi stessi) se starnutiscono o tossiscono, abbiano l’accortezza di coprirsi naso e bocca con il gomito o un fazzolettino o tessuto piegato, i quali debbono essere immediatamente smaltiti.
  • In caso di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, restare a casa e consultare immediatamente un medico oppure chiamare il 113 e seguire le indicazioni che vengono date.Le autorità nazionali e locali dispongono delle informazioni più aggiornate sulla diffusione del virus nella zona, e sono quindi nella posizione migliore per consigliare su ciò che le persone nella zona debbono fare per proteggersi.
  • Occorre tenersi sempre informarsi sugli ultimi sviluppi di COVID-19, da fonte ufficiali, e seguire i consigli forniti dall’operatore sanitario, dall’autorità sanitaria pubblica nazionale e locale o dal datore di lavoro su come proteggere se stessi e gli altri.
  • Se nelle ultime due settimane si sono avuti contatti con persone poi risultate positive al Coronavirus è necessario avvertire immediatamente il medico curante, oppure chiamare il 113, per avere indicazioni sul da farsi.
  • Il virus muore quando viene in contatto con liquidi molto caldi, per questo motivo è bene bere spesso, anche durante la giornata, tisane calde o anche solo acqua calda; questa pratica ottiene l’effetto di neutralizzarlo.
  • Può essere di aiuto anche bere acqua fredda in quanto, se per caso il virus è in bocca, l’acqua lo invia allo stomaco dove i cui succhi gastrici lo neutralizzano.

B – Ultime disposizioni normative del Governo

 1) Ultima ordinanza sugli spostamenti – Dal 22 marzo 2020 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, o di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

“Sono giorni cruciali. Bisogna ridurre al minimo gli spostamenti, ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando la nuova ordinanza. Chi da domani non andrà più al lavoro è essenziale che resti a casa e aiuti così tutti quelli che devono continuare a lavorare. È fondamentale che ciascuno faccia la propria parte”.

2)Decreto del presidente del consiglio 14363 del 22 marzo 2020/14363 – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato un ultimo decreto che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; lo stesso è controfirmato anche dal Ministro della Salute.

Chi volesse prenderne visione, potrà scaricarlo cliccando su

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363

Il Decreto, formato di soli due articoli, prevede che:

Art. 1.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  1. a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
  2. b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  3. c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  4. d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  5. e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  6. f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  7. g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  8. h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
  9. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
  10. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  11. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Un commento finale: il decreto prevede in un elenco allegato tutte le attività per le quali è consentita la prosecuzione, e sono numerose e tutte finalizzate a consentire la prosecuzione di quelle senza le quali diventerebbe veramente difficile, in una società come la nostra, andare avanti.

Non è prevista alcuna limitazione alle uscite per motivi di necessità, ma è chiaro che, se non si vogliono evitare possibili ulteriori strette, e ridurre i rischi di contagio, i cittadini debbono porsi dei limiti e possibilmente organizzarsi per uscire non più di una volta a settimana, magari anche due settimane, per gli approvvigionamenti necessari alle esigenze quotidiane.

C – Blindatura della Regione Campania

Il Governatore Vincenzo De Luca ha emanato domenica 22 marzo, con decorrenza il giorno successivo, una ordinanza che prevede ulteriori limitazioni dell’ingresso nella Campania, di coloro che provengono da altre Regioni, specialmente del Nord e Centro Italia; in pratica la Campania blinda i suoi confini.

L’Ordinanza, n. 20/22.03.2020, può essere scaricato cliccando su

http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-20-del-22-3-2020-misure-passeggeri-in-arrivo-firmata.pdf?fbclid=IwAR1UDN97Po4jfQxYpuAHom9wL3S7lXsf3n-2QXCG_HoLusbzcgstAc8HfQ4

e prevede le seguenti misure restrittive in vigore fino al 3 aprile 2020.

1 – Divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

2- Tutti coloro che provengono da altre regioni d’Italia o dall’estero e che faranno ingresso in Campania o l’abbiano già fatto negli ultimi 14 giorni, sono obbligati a:          -comunicarlo al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica territoriale; -osservare la permanenza domiciliare con divieto di contatti sociali, spostamenti e viaggi; -rimanere raggiungibili per attività di sorveglianza; -se compaiono i sintomi del contagio avvertire immediatamente il medico curante o l’operatore della sanità pubblica; -osservare l’isolamento domiciliare per 14 giorni dalla data di arrivo.

2 – i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, sono obbligati ad acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale i nominativi dei viaggiatori, provenienti dal tutte le regioni d’Italia e dall’estero con destinazione per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale.

3 – Tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Afragola, Salerno, Caserta, Benevento, Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, sono obbligati a: -sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea; -compilare l’autocertificazione su modulo in uso su tutto il territorio nazionale.

4 – I Comuni di Napoli, Afragola, Salerno, Caserta, Benevento, Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, sono obbligati ad assicurare l’organizzazione di singole postazioni per la identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni, la rilevazione della temperatura corporea e i successivi adempimenti per i casi sospetti.

5 – Il mancato rispetto di tali obblighi è punito, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00euro, salvo che non costituiscano reati più gravi.

Un brevissimo commento: pure se formalmente non appare, sostanzialmente questa ordinanza costituisce il blocco del libero accesso alla Campania in quanto la identificazione obbligatoria da parte delle società dei trasporti lo impedisce a chi non ne ha la necessità lavorativa o di salute.

D – Blindatura della Regione Calabria

Anche il Governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, ha emanato una analoga ordinanza con la quale vengono chiusi i confini della regione, allo scopo di evitare un ulteriore esodo di cittadini, pure corregionali, provenienti dalle regioni del nord Italia; in più sono impediti i trasferimenti dei calabresi fuori regione.

L’ordinanza, la n.ro 16 del 22 marzo 2020, che può essere scaricata cliccando su

https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17171

In pratica:
1 – divieto di allontanamento dei cittadini presenti in regione;
2 – divieto di accesso nei territori regionali fatta eccezione per gli operatori socio-sanitari, e per gli esercenti di attività consentite;
3 – sospensione delle attività degli uffici pubblici;
4 – nell’ambito regionale è consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio;
5 – viene ribadito l’obbligo di adottare tutti i dispositivi consentiti per arginare il contagio del Covid-19, e delle precauzioni individuali;
6 – i contravventori verranno perseguiti ai sensi dell’art. 650 c.p..
Un brevissimo commento: per alcuni aspetti l’ordinanza della Governatrice della Calabria appare più rigorosa di quella adottata dal Governatore campano.

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Ma, indipendentemente da ordinanze e decreti centrali e regionali non deve mai mancare il buon senso individuale inteso a mettere in atto tutte le cautele possibili per evitare il diffondersi ulteriore del virus, prima fra tutte quella di restare a casa e uscire solo per esigenze mediche o di prima necessità.
E che Dio ce la mandi buona. (III parte)

Classe 1941 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Dirigente bancario – Appassionato di giornalismo fin dall’adolescenza, ha scritto per diverse testate locali, prima per il “Risorgimento Nocerino” fondato da Giovanni Zoppi, dove scrive ancora oggi, sia pure saltuariamente, e “Il Monitore” di Nocera Inferiore. Trasferitosi a Cava dopo il terremoto del 1980, ha collaborato per anni con “Il Castello” fondato dall’avv. Apicella, con “Confronto” fondato da Pasquale Petrillo e, da anni, con “Ulisse online”.

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