Tradizionalmente la tredicesima mensilità, o parte di essa, è destinata ai maggiori acquisti per le festività natalizie e di fine anno, e non solo di beni destinati alla cucina, che da qualche, a causa della persistente crisi economica, sono aumentati perché le famiglie tendono sempre più a festeggiare le festività in casa, riunendosi con i familiari.

C’è poi la parte di acquisti destinata ai regali, ed è principalmente su questa che vogliamo concentrare la nostra attenzione.

Principio basilare per tutti gli acquisti è che vige il criterio del gradimento, nel senso che il consumatore, per qualsiasi acquisto, sia di cibi che di altro, ha diritto al ripensamento.

Il che sta a significare che se compra, nel supermercato o nella salumeria sotto casa, un cibo, entro un determinato periodo di tempo può cambiare idea, tornare dal rivenditore e cambiare il prodotto o farsi restituire i quattrini spesi.

Ovviamente per i cibi il tempo è limitato ad alcuni giorni: un cotechino acquistato, ad esempio il 24 dicembre, potrà essere restituito, esibendo lo scontrino fiscale, entro pochi giorni, certamente non dopo mesi, comunque nella confezione originale non manomessa; un panettone di Natale certamente non potrà essere restituito a Pasqua, magari con la pretesa di scambiarlo con un uovo di cioccolata

Stesso criterio è per l’acquisto di un elettrodomestico.

Se si acquista, ad esempio, un televisore, l’acquirente ha il diritto di andare a casa, sballarlo, provarlo, e se non è soddisfatto può restituirlo, entro quattordici giorni, al venditore il quale non potrà rifiutarsi di cambiarlo.

Facciamo un altro esempio, l’acquisto di un frullatore che portato a casa risulta difettoso.

L’acquirente ha il diritto di restituirlo, entro sette giorni, e farsi rendere il danaro speso oppure sostituirlo con un altro, anche di altra marca.

Si tenga presente, inoltre, che, specialmente nel caso di elettrodomestici, il venditore poco serio tende a scaricare sull’acquirente l’onere della procedura di restituzione, frapponendo tra lui e l’acquirente un ostacolo che diventa insormontabile, e cioè che l’acquirente deve far capo direttamente al centro di assistenza.

Questa è una tecnica sbagliata seguita da molti, perché il consumatore acquirente ha come interlocutore esclusivamente il venditore, e se si lascia convincere a interpellare direttamente il centro di assistenza, può mettere in moto un meccanismo che alla fine può innescare uno scaricabarile dal quale potrebbe essere maggiormente danneggiato.

Fatte queste indispensabili premesse, andiamo ad approfondire il discorso avvalendoci dell’apporto di siti specializzati.

Diciamo subito che, secondo la legge, c’è una garanzia legale di 24 mesi che scatta se il consumatore, entro tale termine, scopre un vizio occulto, la cui denuncia deve essere fatta entro otto giorni dalla scoperta e che fa scattare la garanzia legale.

Diciamo pure che è sempre bene conservare gli scontrini di acquisto per due anni.

 

Cambio merce acquistata in negozio fisico: le regole per i consumatori, fino a quando è possibile, quando c’è l’obbligo dello scontrino e cosa si può richiedere.

Tra i diritti dei consumatori c’è anche quello di cambiare la merce acquistata in negozio per averne altra o ricevere un rimborso. Le motivazioni per il cambio possono essere delle più disparate, dal difetto di fabbrica all’errore del cliente, ma sono fondamentali per capire come agire.

Mentre in alcuni casi, infatti, il cambio dei prodotti è regolamentato direttamente dal Codice civile, in altri il negoziante ha un’ampia discrezionalità. Di conseguenza, i tempi fino a quando è possibile cambiare la merce e l’obbligo di esibire gli scontrini non sono sempre uguali.

Vediamo quali sono le regole per i consumatori che acquistano per fini privati e non commerciali.

Abbiamo già accennato alla garanzia legale di 24 mesi, ma vi sono casi in cui il negoziante ha un’ampia discrezionalità.

Di conseguenza, i tempi per cambiare la merce e l’obbligo di esibire lo scontrino non sono sempre uguali.

In questi casi, l’acquisto è coperto da una garanzia legale di 2 anni (riducibile a 1 anno se si tratta di merce usata) e per attivarla bisogna denunciare il vizio al commerciante entro otto giorni dalla scoperta (e non dall’acquisto).

La legge prevede anche che i vizi sorti entro 6 mesi dall’acquisto si presumano esistenti al momento dell’acquisto, salvo prova contraria o evidente incompatibilità.

Cambio merce, riparazione e rimborso

Quando si esercita la garanzia legale per i vizi della merce, il consumatore ha diritto alla sostituzione del bene esclusivamente quando non può essere riparato.

Sia la riparazione che la sostituzione possono però risultare troppo onerosi per il venditore, ma anche poco convenienti per il cliente, dunque in queste ipotesi si può chiedere:

  • La riduzione del prezzorispetto al vizio del prodotto, dunque un rimborso parziale del prezzo pagato;
  • la conclusione del contratto, dunque la restituzione del prodotto a fronte del rimborso totale e dell’eventuale risarcimento danni.

Al di fuori dei difetti del prodotto, sulla merce acquistata in un negozio fisico non si applica alcuna garanzia di sorta; questo perché, a differenza degli acquisti a distanza, i beni possono essere visionati e controllati attentamente prima del pagamento, e non è ammesso incorrere in errori.

Molti venditori, nonostante ciò, permettono comunque di cambiare la merce anche per motivi diversi dai vizi (una taglia sbagliata, un cambio di idee eccetera). Si tratta di una facoltà del tutto libera e discrezionale, poiché in questi casi i consumatori non hanno alcun diritto a cambiare la merce stabilito dalla legge.

Se i beni sono stati acquistati in buono stato e idonei all’utilizzo, il venditore può scegliere la politica per le sostituzioni e i resi, potendo fare come meglio ritiene senza violare la legge.

Di conseguenza, per il cambio della merce che non presenta vizi si applicano le tempistiche decise dal venditore e le eventuali limitazioni.

Per esempio, spesso i negozi danno un tempo di 14 giorni per cambiare la merce e nel campo dell’abbigliamento vietano di restituire la biancheria intima e i costumi da bagno per questioni igieniche, mentre per motivi economici non si cambia la merce acquistata in saldo.

Si tratta di abitudini molto diffuse, ma è bene informarsi prima dell’acquisto nel punto vendita, poiché non ci sono regole perentorie in questo senso. Il venditore può anche rifiutare il cambio della merce o porre tempi ancora più brevi.

Acquisti on line

Per non appesantire eccessivamente il pezzo, ci riserviamo di parlarne in un prossimo articolo.

Classe 1941 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Dirigente bancario – Appassionato di giornalismo fin dall’adolescenza, ha scritto per diverse testate locali, prima per il “Risorgimento Nocerino” fondato da Giovanni Zoppi, dove scrive ancora oggi, sia pure saltuariamente, e “Il Monitore” di Nocera Inferiore. Trasferitosi a Cava dopo il terremoto del 1980, ha collaborato per anni con “Il Castello” fondato dall’avv. Apicella, con “Confronto” fondato da Pasquale Petrillo e, da anni, con “Ulisse online”.

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