L’Antitrust ha appena avviato una indagine su tredici società che distribuiscono energia elettrica e gas, le quali avrebbero tratto in inganno i clienti con i quali si erano messe in contatto telefonico per offrire condizioni più vantaggiose rispetto a quelle delle forniture in corso.
Le 13 società sono Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.On, Axpo, Audax, Argos.
Secondo l’ Antitrust, l’analisi delle principali offerte commerciali sul mercato libero proposte da queste società ha rivelato l’esistenza di diversi profili critici delle informazioni rese sulle voci che concorrono alla formazione del prezzo complessivo dell’energia elettrica e del gas.
In particolare risulta che, prima della sottoscrizione del contratto, gli utenti non siano stati adeguatamente informati dell’esistenza di alcune voci di costo aggiuntive al prezzo della componente energia, con la conseguenza che, solo al momento della ricezione delle bollette, ci si rende conto degli effettivi costi.
Infatti, nelle bollette le voci sono diverse e non riguardano solo il consumo dell’energia, ma anche oneri aggiuntivi tra i quali rilevante è quello del trasporto della stessa e quello per oneri aggiuntivi, che, sommati al costo dell’energia e agli aggravi fiscali, possono comportare una lievitazione della bolletta, che talvolta quasi si triplica.
A volte, invece, altre voci di costo risultano impropriamente addebitate agli utenti in caso di recesso anticipato, a titolo di penale o sotto forma di storno dei bonus concessi per incentivare l’adesione alle offerte commerciali.
Inoltre, l’Antitrust ha deciso di indagare anche sulla mancanza di trasparenza nell’indicazione delle condizioni economiche di fornitura sul mercato libero, sia relativamente alla comunicazione promozionale, sia alla documentazione contrattuale.
Le norme prevedono che anche per i contratti stipulati con adesione telefonica, la Società ha l’obbligo di inviare al consumatore il contratto che entro 14 giorni può essere confermato o rifiutato. Il problema, però, è anche la complessità dei contratti nella cui stesura ci sono tali e tante clausole, spesso incomprensibili, che scoraggiano il consumatore, anche se dotato della massima buona volontà oltre che di buona vista (solo chi non ha mai letto un contratto del genere non si rende conto).
In conclusione le ipotesi sulle quali si basa l’Antitrust riguardano vari tipi di “forzature” sulle quali è bene che vengano eseguite le indagini avviate e che al più presto siano rese note le conclusioni
Com’è noto il mercato delle forniture di luce e gas consente ai consumatori di cambiare fornitore senza eccessive difficoltà, anzi con notevole facilità in quanto, nella maggior parte dei casi, sono i subentranti fornitori a preoccuparsi di comunicare l’avvenuta sostituzione; ovviamente il consumatore deve ricordare se la fornitura in corso abbia un periodo minimo contrattuale, che, se non viene rispettato, potrebbe comportare il pagamento di una penale.
Attualmente la fornitura di luce e gas può avvenire sia in regime di Mercato Tutelato, sia in quello di Mercato Libero.
Col regime del Mercato Tutelato il consumatore paga il prezzo di luce e gas regolamentato dall’Autorità; il regime di Mercato Libero, invece, consente al consumatore di scegliere il fornitore che offre tariffe migliori.
Da qualche anno gli italiani sono liberi di scegliere il proprio fornitore: più precisamente dal 2003 per il gas e dal 2007 per l’energia elettrica.
L’obiettivo del Mercato Libero è quello di ridurre il prezzo dell’energia e migliorare il servizio offerto, grazie alla concorrenza tra le varie società di vendita. Per spiegarlo in parole povere, se prima il Gruppo Enel deteneva il monopolio nella vendita dell’energia elettrica, oggi sono sorti vari fornitori alternativi ad Enel a cui i clienti finali possono rivolgersi.
Il Mercato Tutelato avrebbe già dovuto essere soppresso, ma, come capita spesso, ci sono stati vari rinvii, l’ultimo al 1° gennaio 2022.
La motivazione ufficiale è stata di tutelare il consumatore che, con questo regime, non subisce modifiche tariffarie; è più opportuno pensare, invece, che le lobby dell’energia influiscano per evitare di perdere quote di mercato a vantaggio dei fornitori più agili e aggressivi i quali, nel Mercato Libero, possono applicare le tariffe che vogliono, ovviamente confrontandosi con la concorrenza; e giacché la concorrenza favorisce sempre il consumatore, quest’ultimo ne trae solo vantaggi, anche perché il passaggio dall’uno all’altro fornitore è abbastanza semplice e totalmente gratuito.
Ovviamente il Mercato Libero può comportare qualche fregatura, ma il vantaggio è che il consumatore ha la facoltà di cambiare fornitore senza difficoltà, ovviamente avendo un minimo di conoscenza e informazioni.
I fornitori che agiscono nel Mercato Libero non sempre offrono prezzi più convenienti, spesso si basano piuttosto sulle facoltà persuasive dei promotori, molte volte parti terze, che in molti casi consigliano orientando il consumatore sulla base delle notizie che acquisiscono.
Ma può anche capitare, come sembra sia avvenuto, che tra Società che offrono forniture sul Mercato Libero, si possa stabilire una intesa, una specie di “cartello” che certamente non avvantaggiava il consumatore: chi non ricorda il vecchio “Cartello bancario” che le banche italiane avevano stipulato per regolare le operazioni di deposito e prestito e le condizioni da concedere alla clientela; il cartello garantiva le banche di non scendere sotto la soglia concordata, ma impedivano al cliente di operare una scelta economicamente soddisfacente, tant’è che la differenza delle condizioni tra l’una e l’altra banca era quasi inesistente.
E se, nel nostro caso, a questo si aggiunge la mancanza di chiarezza delle offerte, ci si rende conto che l’indagine avviata dall’Antitrust nei confronti delle tredici società è molto opportuna. (segue)