Le aggressioni al personale sanitario è un fenomeno che si sta verificando da alcuni anni ed è una di quelle cose inspiegabili.
Accadimenti che si verificano prevalentemente nel Pronto Soccorso degli Ospedali, effettuati da parenti o amici di ricoverati, e nei confronti dei quali la gente comune rimane esterrefatta.
Non si spiega come gli esecutori di queste violenze, che dovrebbero essere i primi a rispettare il personale sanitario che prende in cura i loro parenti bisognevoli di assistenza, anche sotto l’aspetto utilitaristico, non si rendano conto dei danni che fanno anche ai propri familiari.
Chi li deve curare e assistere, con quale animo lo farà dopo l’aggressione?
Certamente non potrà rifiutarsi di assisterlo e curarlo, ma le sue attenzioni si ridurranno allo stretto indispensabile.
Entrando nel vivo della problematica, l’art. 380, comma 1 del Codice di procedura penale dispone che gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione dai 5 ai 25 anni.
Lo stesso comma 1 stabilisce che si considera in stato di flagranza colui che viene colto nell’atto di commettere il reato o che subito dopo è inseguito dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, oppure è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.
Il successivo comma 2 inserisce la fattispecie di delitto di lesioni personali nei confronti di quanti esercitano una professione socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Il successivo articolo 382-bis, in materia di flagranza differita, dispone che in alcuni casi casi si considera in stato di flagranza colui il quale ne risulta autore.
Nelle situazioni descritte è necessario che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all’identificazione del colpevole e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Quindi il Cpp già stabilisce le fattispecie del reato e ne prevede le pene.
Però sembra che tutto ciò non basti e, giacché le violenze al personale sanitario continuano e forse aumentano, nel tempo i successivi governi hanno introdotto pene sempre più severe, e anche l’attuale governo è intervenuto emanando un nuovo decreto, in vigore dal 2 ottobre 2024.
Il testo, finalizzato a contrastare anche i fenomeni di danneggiamento di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, introduce nuove specie di reato, modificandone altre già esistenti.
Il riferimento è agli articoli 380 (arresto obbligatorio in flagranza) e 382-bis (arresto in flagranza differita) del Cpp.
Il nuovo DLL modifica altresì l’articolo 365 del Codice penale prevedendo una pena aggravata per chi danneggia beni mobili o immobili nelle strutture.
Danni alle strutture sanitarie
Nell’articolo 365 del Codice penale, in materia di danneggiamento, è inserita una pena aggravata per chi provoca danni a beni mobili o immobili: la punizione è la reclusione da 1 a 5 anni, e la multa aumenta a 10mila euro; se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena può essere aumentata.
Arresto obbligatorio in flagranza
L’articolo 380 del Cpp stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena da 5 a 25 anni di reclusione, o dell’ergastolo.
Arresto in flagranza differita
Il Cpp stabilisce che si considera in stato di flagranza colui che viene colto nell’atto di commettere il reato o di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Il successivo articolo 382-bis, in materia di flagranza differita, dispone che si considera comunque in stato di flagranza colui il quale ne risulta autore.
In questi casi l’arresto deve avvenire entro quarantotto ore dal fatto.
Nei casi descritti, quindi, se non è possibile procedere immediatamente all’arresto, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale ne risulta autore.
Misure di sicurezza
Il nuovo Dll dispone anche che, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture in cui opera il personale sanitario prevedano, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
Entrata in vigore delle misure contro le aggressioni ai sanitari
Il nuovo decreto è in vigore dal 2 ottobre 2024.
Speriamo che la nuova normativa riduca notevolmente i reati di cui abbiamo parlato.