Nei mesi scorsi le casse previdenziali hanno sottoposto all’Agenzia delle entrate un quesito riguardante la tassazione per l “indennità assistenziale straordinaria Covid-19″, stanziata a favore dei propri iscritti.
Si tratta di un sussidio una tantum a coloro che acausa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, sono stati posti in quarantena o isolamento domiciliare imposto dall’autorità sanitaria competente.
L’interpretazione proposta dall’ente era l’esenzione fiscale in quanto si tratta di somme assegnate una tantum non con la finalità di sostituire o compensare un reddito perduto, bensì di fornire un sostegno a fronte di una condizione patologica e/o di isolamento derivante da contagio da Covid-19.
L’Agenzia nella risposta all’interpello n. 395 del 23.9.2020, sulla base della normativa e dell’analisi del Regolamento statutario dell’ente concorda con l’interpretazione delle casse di previdenza. In linea di principio, l’articolo 6 del TUIR che individua tra le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennitàconseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistentinella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
Di contro la circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che le erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito.
Ne consegue che, in linea con i chiarimenti forniti dalla circolare n. 20/E – 2011 dell’Agenzia delle entrate, l'”indennità assistenziale straordinaria Covid-19” che l’Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’articolo 6, comma2, del TUIR, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.