Nella giornata di ieri il MEF ha annunciato che il Consiglio UE ha raggiunto l’accordo politico sulla proposta di decisione della Commissione Europea, che prevede l’estensione fino al 30 giugno 2023 dell’applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE in materia di IVA.
Il nostro paese ha chiesto nei mesi scorsi tale estensione e, appunto, nella giornata di ieri, la Commissione Europea ha concesso all’Italia di continuare ad applicarlo fino al 30 giugno 2023 relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del Decreto IVA.
Tale regime particolare prevede che: il fornitore del bene o del servizio sia obbligato ad emettere fattura esponendo l’IVA per l’operazione dallo stesso realizzata ed indicando “scissione dei pagamenti”; il cessionario o committente paghi al fornitore/prestatore solo il corrispettivo ma non l’imposta; il cessionario o committente versi egli stesso l’imposta addebitatagli in fattura dal fornitore direttamente all’Erario in occasione della prima liquidazione utile successiva al pagamento del corrispettivo.
Il meccanismo dello split payment non fa venir meno in capo al cedente/prestatore la qualifica di debitore d’imposta e, pertanto, la responsabilità per una corretta applicazione dell’aliquota d’imposta resta sempre in carico a questi.
Il cessionario o committente, in ogni caso, è tenuto ad esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell’operato del cedente o prestatore e, quindi, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 qualora accetti una fattura irregolare.