Nell’attesa della pubblicazione del Decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale, iniziamo ad analizzare le bozze delle principali novità in esso contenuto.
Tra le misure più interessanti c’è sicuramente l’erogazione di un contributo a fondo perduto, a favore dei titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR (aventi partita IVA), nonché agli Enti non commerciali in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Vediamo a chi spetta. Potranno richiedere il contributo a fondo perduto: i soggetti con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro; a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019; indipendentemente dal calo di fatturato aprile 2020 vs/aprile 2019 se si tratta di soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Non potranno, in ogni caso, richiedere il contributo a fondo perduto: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;gli Enti pubblici (art. 74 TUIR); gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis TUIR); coloro che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 del D.L. n. 18 del 2020. Dalla lettura dell’ultimo punto emerge, quindi, che non potranno richiedere i contributi a fondo perduto i titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata, i lavoratori dello spettacolo e i professionisti iscritti a cassa di previdenza.
Per poter accedere al bonus a fondo perduto, sarà necessario presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal provvedimento attuativo che dovrà seguire la pubblicazione del decreto. Nell’ambito di tale istanza il richiedente sarà tenuto anche ad autocertificare i requisiti antimafia, che saranno in un secondo tempo verificati dalla GdF con il Ministero competente. L’istanza, inoltre, sarà successivamente verificata nel merito dall’Agenzia delle Entrate.
L’importo del bonus spettante sarà variabile, e sarà calcolato nel seguente modo:
il 20% della differenza tra il fatturato conseguito nel mese di aprile 2020 ed il fatturato conseguito nel mese di aprile 2019, se il richiedente nell’esercizio precedente ha conseguito ricavi o compensi fino a 400mila euro;
il 15% della differenza tra il fatturato conseguito nel mese di aprile 2020 ed il fatturato conseguito nel mese di aprile 2019, se il richiedente nell’esercizio precedente ha conseguito ricavi o compensi superiori a 400mila euro ma inferiori a 1 milione di euro;
il 10% della differenza tra il fatturato conseguito nel mese di aprile 2020 ed il fatturato conseguito nel mese di aprile 2019, se il richiedente nell’esercizio precedente ha conseguito ricavi o compensi superiori ad 1 milione di euro (e entro la soglia massima prevista di 5 milioni di euro).
È comunque previsto che se il soggetto richiedente rispetta le condizioni di accesso ai contributi a fondo perduto, gli stessi siano riconosciuti nella misura minima di 1.000 euro per le ditte individuali, e 2.000 euro per le società.