scritto da Nino Maiorino - 05 Maggio 2020 08:48

Coronavirus, l’avvio della fase 2: le rigidità del Governatore De Luca

Nel precedente articolo, pubblicato domenica 3 maggio, abbiamo esaminato il DPCM del 26 aprile col quale il governo ha avviato la cosiddetta Fase 2, quella che dovrebbe portarci gradualmente verso una vita meno sacrificata di quella attuale, concedendoci una maggiore libertà di movimento, ma ricordando costantemente che l’incubo del diffondersi del contagio è sempre presente.

Come abbiamo fatto col il testo di tale decreto, andiamo ora ad esaminare quello delle due ordinanze emanate dal Presidente De Luca in data 1 maggio (n. 41) e in data 2 maggio (n. 42).

Consentiteci, però, una osservazione in merito al sovrapporsi di disposizioni del Governo centrale e dei Governi regionali, legittime, ma in merito alle quali c’è da fare una precisazione, come ha argutamente commentato un esperto proprio ieri mattina su Radio.24, mettendo a confronto l’ordinanza del Governatore della Calabria Jole Santelli, e quella di De Luca; il discorso, ridotto all’osso è che se le disposizioni regionali alleggeriscono quelle del Governo sono impugnabili (come ha fatto Conte per la Santelli), se invece sono più rigide vanno bene: e questo ha la sua logica, nell’ottica del contenimento del contagio. Conoscendo l’impegno di De Luca, non avevamo dubbi in proposito.

Andiamo ad esaminare congiuntamente, ora, le due ordinanze (LEGGI L’ORDINANZA N. 41 e  LEGGI L’ORDINANZA N. 42 ), la seconda integrativa della prima.

A – Rientri in Campania

  1. Chi rientra in Campania, da altre Regioni e dall’estero, è obbligato a comunicarlo all’Asl, e al proprio medico, mettersi in isolamento per 14 giorni, non può avere contatti sociali, non può spostarsi, deve essere sempre raggiungibile, e in caso di comparsa di sintomi del Covid.19 deve avvertire immediatamente Asl e medico.
  2. Tutti i concessionari dei servizi di trasporto (aerei, ferroviari, stradali, autostradali e marittimi) debbono acquisire i nominativi dei viaggiatori.
  3. I viaggiatori in arrivo debbono sottoporsi alla rilevazione della temperatura che non deve superare i 37,5°, in caso di supero devono sottoporsi ai testi già presso le stazioni o i punti di arrivo e sono impegnati a sottoporsi a tutti i successivi controlli. E’ una cosa problematica da attuare, specialmente se il viaggio viene effettuato con la propria autovettura.
  4. I Comuni devono organizzare postazioni di verifica e controllo di tutto quanto sopra, inclusa l’autocertificazione, e segnalare all’Asl i casi sospetti.
  5. I concessionari dei servizi pubblici di trasporto debbono informare i viaggiatori in merito ai controlli.
  6. Gli esercenti campani dei servizi di noleggio di autovetture debbono segnalare alla Regione i nominativi di chi ha noleggiato, nonché di tutti coloro che la avevano noleggiate precedentemente e ora le riconsegnano.
  7. Analogamente debbono operare se le vetture vengono ora utilizzate per accedere alla Campania.
  8. Tali esercenti debbono informare i loro clienti dell’obbligo delle segnalazioni.
  9. A tal proposito la Regione inoltrerà i nominativi ai Comuni interessati e alle Asl per i controlli sanitari, nonché alla Prefettura.
  10. La Regione ha rivolto espressa raccomandazione a Enti e Autorità di intensificare i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, aeroporti e porti.
  11. Non è consentito nemmeno ai residenti il rientro nelle isole di Capri, Ischia a Procida, salvo che non siano stabilmente ivi residenti.
  12. Restano consentiti gli arrivi nel territorio regionale e alle isole del golfo di Napoli da altre regioni italiane e dall’estero -ove consentito dalle vigenti disposizioni governative- motivati da comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
  13. Viene confermato l’obbligo di adozione nelle aree pubbliche dei dispositivi individuali di protezione (mascherine e guanti); per le mascherine è prevista la esenzione per i disabili, se impossibilitati ad usarla, e per i bambini fino a sei anni; per tutti gli esentati rimane l’obbligo del controllo da parte di accompagnatori e genitori.

B – Attività personali e motorie

Questa parte delle due ordinanze è la più problematica in quanto riguarda il proseguimento delle limitazioni delle libertà individuali, ma il Governatore, pure mitigandola con la seconda ordinanza del 2 maggio, ha tenuto sostanzialmente il punto.

  1. L’attività motoria all’aperto è consentita ma solo individualmente con obbligo di mascherine (fatta eccezione per i minori di sei anni o persone con dimostrata incompatibilità), e con distanziamento di almeno due metri.
  2. Dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentita, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, l’attività sportiva (corsa, footing o jogging) solo in forma individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso di prossimità con altre persone.

C – Attività di ristorazione da asporto

  1. Sono consentite, senza limite di orario, le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie) da asporto, anche con consegna fuori del territorio comunale, con l’unico obbligo di prenotazione telefonica o via web, rispettando le norme igienico sanitarie in vigore.
  2. La vendita con asporto è soggetta alle seguenti condizioni: -1) obbligatoria la prenotazione telefonica oppure on-line; -2) il banco per la consegna deve essere collocato all’ingresso con addetto dedicato; -3) i gestori sono responsabili del distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa (compresi i “riders”); -4) deve essere assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. Stessi obblighi per le consegne in auto. I cibi non possono essere consumati né all’interno dei locali né nelle immediate vicinanze.

D – Aree mercatali

  1. Le attività mercatali sono ancora impedite, comprese quelle dei generi alimentari. Fanno eccezione i negozi che si trovano all’interno delle aree i quali, se provvisti di servizi igienici autonomi, possono riaprire, nel rispetto delle disposizioni previste nei punti precedenti.
  2. Il personale delle imprese le cui attività sono sospese può accedere ai locali aziendali per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché quelle di pulizia e sanificazione o per la spedizione a terzi e la consegna di beni o merci, nonché per la ricezione di beni e forniture. Il tutto rispettando le misure di sicurezza.
  3. Per quanto non modificato dal provvedimento n. 42 del 2 maggio resta confermata l’Ordinanza n.41 del 1° maggio 2020.

E – Commercio al dettaglio di generi non alimentari

E’ Consentita l’apertura di negozi al dettaglio di carta, cartone, cartolibrerie, librerie e simi, rispettando le precauzioni previste.

F – Sanzioni pecuniarie e amministrative

Le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle disposizioni finalizzate al contrasto del propagarsi della epidemia sono elevate a minimo 400,00 max 3000,00 euro; viene introdotta la sanzione accessoria della chiusura degli esercizi inadempienti da un minino di 5 a un massimo di 30 giorni.

Concludendo, a nostro avviso per i cittadini-consumatori della Campania cambia poco rispetto al regime fino al 3 maggio, c’è solo qualche timido avvio alla normalità, il che non guasta.

Comunque, scusandoci se ci ripetiamo, a guidare tutti deve essere sempre il massimo buon senso e il timore di poter ricadere nella tragica situazione precedente.

Classe 1941 – Diploma di Ragioniere e perito commerciale – Dirigente bancario – Appassionato di giornalismo fin dall’adolescenza, ha scritto per diverse testate locali, prima per il “Risorgimento Nocerino” fondato da Giovanni Zoppi, dove scrive ancora oggi, sia pure saltuariamente, e “Il Monitore” di Nocera Inferiore. Trasferitosi a Cava dopo il terremoto del 1980, ha collaborato per anni con “Il Castello” fondato dall’avv. Apicella, con “Confronto” fondato da Pasquale Petrillo e, da anni, con “Ulisse online”.

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