Le associazioni sportive e le società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi nell’ambito di rapporti di collaborazione sportiva e/o amministrativo-gestionale hanno l’obbligo di rilasciare ai percipienti la Certificazione unica, anche nel caso in cui gli importi corrisposti rientrino nel limite di esenzione fissato in euro 10.000.
Infatti, secondo l’articolo 67, comma 1, lett. m) del Tuir, sono considerati redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Vale lo stesso anche i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Mentre l’articolo 67 del Tuir sopra richiamato indica quali somme sono soggette a certificazione, l’articolo 69, comma 2 delTuir disciplina le modalità di tassazione di detti compensi, stabilendo che non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente, nel periodo d’imposta, ad euro 10.000 (importo così modificato a decorrere dall’anno 2018 dalla L. 205/2017).
Va precisato che sono esclusi da imposizione, e pertanto non vanno dichiarati i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Per tali tipologie di compensi è prevista dunque la seguente modalità di tassazione: 1) i primi euro 10.000, complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, sono esenti da tassazione e non concorrono alla formazione del reddito; 2) sugli ulteriori euro 20.658,28 viene operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%); 3) sulle somme eccedenti l’importo complessivo di euro 30.658,28 viene operata una ritenuta a titolo d’acconto (con aliquota del 23%).
Le somme eccedenti i 10.000 euro sono soggette anche ad addizionale regionale Irpef e all’addizionale comunale Irpef; La parte di reddito eccedente euro 30.658,28 deve essere assoggettata a tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, considerando anche i compensi già assoggettati a ritenuta.