Il tanto atteso decreto denominato “Cura Italia” pubblicato l’altro ieri 17 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale n.18 tra le tante misure straordinarie previste e gli articoli che lo compongono riguardano anche chi ha un mutuo prima casa e si trova in questo momento in gravi difficoltà nel sostenere l’impegno economico delle rate.
La possibilità di sospendere il pagamento delle rate era già stata prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge 244 del 24/12/2017 art.2 e rifinanziato col Decreto Salva Italia ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. Questa riguarda solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti.
Nel nuovo decreto “Cura Italia” è stata inserita la misura che prevede l’attuazione del Fondo Solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini. Attraverso questo fondo è possibile richiedere la sospensione per massimo due volte e per un massimo di 18 mesi prorogando di fatto la scadenza finale. Possono presentare istanza di sospensione delle rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi in caso di: perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all’art. 409 del cpc; handicap grave o condizione di non autosufficienza; sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni anche in attesa dell’emanazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. Cig, Cigs, i cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga etc.).
Il titolare del mutuo che richiede la sospensione rate mutuo per 18 mesi, deve presentare specifica domanda sull’apposito modulo allegando la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di accesso.La banca, una volta acquisita la domanda e la documentazione, verifica il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti ed inoltra per via telematica, entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della domanda di sospensione a Consap, che acquisita la documentazione e in qualità di gestore del Fondo, s’impegna entro 15 giorni lavorativi a comunicare alla banca l’accettazione o meno dell’istanza di sospensione.
Il Modulo per richiedere la sospensione rate mutuo va compilato con i seguenti dati:
1) Dati Titolare del Contratto di Mutuo: Il modello va compilato dal richiedente o richiedenti in caso di mutuo cointestato, con i propri dati ovvero: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Luogo e Data di Nascita; Residenza; Documento di identità.
2) Cause per cui si richiede la sospensione delle rate mutuo:Il Titolare del contratto di mutuo deve dichiarare sotto la propria responsabilità di possedere alla data della presentazione della domanda, i requisiti richiesti, successivi alla stipula del mutuo, barrando la casella relativa ad uno degli eventi previsti dal Fondo.
3) Esclusione di altri benefici sul Mutuo: Il richiedente che presenta la domanda di sospensione di pagamento delle rate del mutuo deve, inoltre, dichiarare di non aver beneficiato in passato di altre forme di agevolazioni, quali: di non aver fruito di altre misure di sospensione dell’ammortamento del mutuo. di non fruire di agevolazioni pubbliche.La Banca a sua volta, informa il richiedente l’esito della domanda,motivando in caso di rifiuto il rigetto della stessa.
Pertanto, dalla data in cui il richiedente presenta il modello e la documentazione per far sospendere le rate del mutuo, ottiene la sospensione entro circa 25 giorni lavorativi.
La novità importante è che non sarà necessario presentare il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).