FISCO & IMPRESA Decreto CuraItalia: il quadro delle proroghe dei versamenti
Il decreto “CuraItalia” approvato il 16 marzo, di cui aspettiamo ancora la definizione, tenta di risollevare il Paese paralizzato dalla crisi scaturita dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ma i cui effetti si protrarranno per un periodo di tempo ben più lungo.
Allo stato attuale non possiamo contare su misure certe, ma alla luce di quanto emerso nella riunione del Consiglio dei Ministri, il Decreto dovrebbe prevedere proroghe differenziate per quanto riguarda i versamenti a seconda di settore di attività, volume d’affari e tipologia di tributi.
Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 indistintamente per tutti i contribuenti. Inoltre, è prevista la sospensione fino al 30 aprile per le ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria e l’IVA che scade a marzo limitatamente ad alcune categorie, di cui citiamo le più importanti, qualiimprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, bar, pizzerie, ricevitorie, gelaterie e pasticcerie.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio. Indipendentemente dal settore di attività, quindi per i contribuenti non già ricompresi nell’elencazione cui sopra, i soggetti che, nel periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro ,possono giovarsi della sospensione dall’8 al 31 marzo dei versamenti relativi a: ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato (art. 23-24 DPR 600/73) e relative addizionali; IVA; contributi previdenziali e assistenziali; premi per l’assicurazione obbligatoria.
Anche in questo caso i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio. Invece, i contribuenti che nel 2019 hanno avuto un volume d’affari superiore a 2 milioni di euro godranno solo della proroga fino a venerdì 20 marzo.
Su tutto il territorio nazionale, ed indipendentemente dall’attività esercitata, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte IRPEF ed addizionali per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio e slittano al 30 giugno: quindi la dichiarazione Iva 2020 e la liquidazione periodica del primo trimestre 2020 subiranno tale proroga nell’invio.
Il periodo di sospensione copre gli adempimenti che scadono tra l’8 ed il 31 maggio; tutti gli adempimenti sospesi dovranno essere portati a termine entro il 30 giugno.
L’unica eccezione riguarda l’invio delle CU e le comunicazioni propedeutiche alla dichiarazione precompilata, che resta fissata al 31 marzo.